Una donna che era stata assunta a tempo indeterminato da una cooperativa sociale dal 2 gennaio 2015, con qualifica di impiegata, è stata licenziata nel luglio 2017, al rientro dal congedo obbligatorio di maternità dopo aver partorito. La cooperativa era fallita due mesi prima, nel maggio dello stesso anno.
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che fosse nullo perché avvenuto nel primo anno di vita del figlio, in violazione dell'art. 54 del D.Lgs. 151/2001. Tale norma stabilisce che “il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza della lavoratrice e fino al compimento del primo anno di vita del bambino, salvo che il recesso sia motivato da una delle seguenti cause:
La curatela fallimentare, invece, aveva sostenuto che il licenziamento fosse legittimo, in quanto rientrante nella causa di deroga prevista dalla lettera a) del citato articolo. La curatela aveva infatti argomentato che l'attività dell'azienda dovesse considerarsi cessata con la dichiarazione di fallimento, avvenuta a maggio, e che quindi il di...
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