martedì 02/01/2024 • 06:00
Gli ETS sono tenuti a nominare l’organo di controllo interno ed esterno per soddisfare l’esigenza di tutela del patrimonio e come garanzia aggiuntiva del regolare svolgimento delle attività indicate dalla legge. Per questo motivo il Ministero del Lavoro è intervenuto per chiarire le corrette modalità di nomina di tali organi.
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ETS e nomina obbligatoria dell'organo di controllo interno
La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per gli Enti del Terzo settore nei seguenti tre casi:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
L'obbligo di dotarsi di tale organo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati;
Nei casi 1) e 2) l'organo di controllo può essere anche monocratico (art. 30, Codice del Terzo settore, (CTS)).
I compiti dell'organo di controllo sono:
ETS e nomina obbligatoria dl revisore legale
La revisione legale dei conti è obbligatoria nei seguenti casi:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
L'organo di controllo interno può esercitare, al superamento dei suddetti limiti, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 31 CTS).
Casi in cui deve essere nominato l'organo di controllo o il revisore legale
Il Ministero del Lavoro ha diramato la nota n. 0014432 del 22 ottobre 2023 per sottolineare quando le nomine degli organi di controllo interni ed esterni debbano essere effettuate, avvisando che, in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di legge, l'Ente potrebbe essere cancellato dal Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Primo caso: superamento dei parametri dimensionali
Il computo delle due annualità per la verifica dei presupposti dimensionali, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore il codice del Terzo Settore, doveva essere fatto considerando il 2018 e il 2019 (Ministero Lavoro, nota n. 11560 del 2 novembre 2020).
Gli uffici del Registro unico, tuttavia, sono diventati operativi successivamente. Si rammenta, infatti, che il RUNTS è entrato in attività nel 2021 e ogni tre anni è previsto il controllo in merito alla permanenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti alla relativa sezione del registro stesso.
Pertanto, gli uffici devono richiedere agli ETS la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale senza attendere la verifica triennale, dal momento che la verifica può essere esercitata sugli anni 2018 e 2019; infatti le norme che obbligano alla nomina degli organi di controllo attengono all'organizzazione interna di tale tipologia di enti e non dipendono dall'operatività del registro.
Secondo caso: superamento dei parametri dimensionali con rispetto nel terzo anno dei medesimi limiti
Nel caso in cui un ente abbia superato per due anni i parametri di riferimento, ma nel terzo anno i valori risultino al di sotto di quanto indicato negli articoli 30 e 31 del codice del terzo settore, è comunque tenuto a nominare l'organo di controllo o il revisore legale. Ciò in quanto l'obbligo viene meno soltanto se per due anni consecutivi i valori sono inferiori a quelli individuati dal legislatore.
Terzo caso: iscrizione nel RUNTS di nuovi enti
Il Ministero prende in considerazione quegli enti che, prima di iscriversi nel RUNTS non erano assoggettati in via transitoria alla disciplina del codice del terzo settore in qualità di ETS.
In questo caso l'ente, se dai bilanci depositati emerga il superamento dei parametri previsti dalla legge, deve nominare immediatamente l'organo di controllo o il revisore legale.
Gli enti che si sono appena iscritti al RUNTS, ma risultano operativi da più di due anni non possono attendere due ulteriori annualità per verificare se hanno superato i parametri e successivamente nominare l'organo di controllo interno o il revisore legale ma sono tenuti ad adempiere senza indugio a quanto previsto dalla legge.
Ciò rappresenta una garanzia di tutela del patrimonio per associati e terzi, nonché un controllo del corretto svolgimento delle attività.
È sufficiente quindi l'iscrizione nel RUNTS per far sorgere l'obbligo di nomina degli organi di controllo interni ed esterni, anche se l'ente ha la possibilità di prevedere che l'incarico sia subordinato al perfezionamento dell'iscrizione.
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Vedi anche
Sono stati posti al Ministero del Lavoro alcuni quesiti scaturiti in particolare dall'esame dei bilanci 2021 e 2022 di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione.
redazione Memento
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Il Codice del Terzo Settore stabilisce che gli enti che superano determinati limiti dimensionali devono redigere il bilancio sociale che deve essere depositato al RUNTS e pubblicato sul sito dell'ente entro il 30 giugno..
Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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