venerdì 29/12/2023 • 11:30
L’INPS, con Mess. 28 dicembre 2023 n. 4695, informa che, a seguito della decisione della Commissione Europea, l’esonero contributivo della Decontribuzione Sud potrà trovare applicazione fino al 30 giugno 2024.
redazione Memento
Arriva dalla Commissione Europea l’autorizzazione alla proroga della Decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024: questo quanto comunicato dall’INPS con Mess. 28 dicembre 2023 n. 4695. La Legge di Bilancio 2021 ha, infatti, previsto che l’esonero contributivo della Decontribuzione Sud si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue: in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029. L’esigenza di garantire la piena operatività della misura anche oltre il 31 dicembre 2023 ha portato le Autorità italiane a notificare alla Commissione Europea, nelle date del 5 e 7 dicembre 2023, le modifiche al regime di aiuto esistente. La proroga al 30 giugno 2024 La Commissione Europea, con la Decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione. I nuovi massimali Sempre secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione Europea, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a: € 335 mila per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura; € 2,25 milioni per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente. I nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni del c.d. Temporary Crisis and Transition Framework. N.B. Con specifico riferimento ai massimali, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di € 2,25 milioni per datore di lavoro. I prossimi step Per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. Fonte: Mess. INPS 28 dicembre 2023 n. 4695
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