venerdì 29/12/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero della cultura, fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi, alla luce sia delle modifiche normative intervenute successivamente che delle richieste pervenute da parte dei contribuenti.
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Con circolare 28 dicembre 2023 n. 34, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura “Art-bonus”.
Normativa di riferimento
Il DL n. 83/2014 (articolo 1) ha istituito un credito di imposta pari al 65% (alternativo alle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro, di cui all'articolo 15, comma 1, lettere h) e i) TUIR) delle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (cd. Art-bonus).
Destinatari del credito
Il credito d'imposta è rivolto alle persone fisiche, enti non commerciali (nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile) e soggetti titolari di reddito d'impresa (nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui) ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Tra i soggetti destinatari dell'Art-bonus anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito di impresa mentre rimane escluso il trust.
Oggetto del credito
Ai fini dell'applicazione dell'Art-bonus, è necessario che le erogazioni liberali abbiano la finalità di finanziare:
Inoltre, sono ammissibili al beneficio fiscale in parola anche:
Utilizzo e rilevanza del credito di imposta
Per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione orizzontale mentre le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella riferita all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.
Il credito di imposta;
Adempimenti dei mecenati
Il credito d'imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti in quanto esse devono essere effettuate tramite utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” e possono essere effettuate mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.
È possibile applicare l'art-bonus alle attività di raccolta fondi, o fundraising, per il tramite di soggetti terzi, ad esempio piattaforme online intermediarie, l netto dell'eventuale commissione spettante alla piattaforma di intermediazione per il servizio reso. Detta commissione, qualora risulti a carico del donante, può essere versata in aggiunta all'importo elargito quale liberalità oppure addebitata mediante il suo scorporo dall'importo complessivamente trasferito al soggetto beneficiario. In tale ultima ipotesi, è necessario che l'importo netto (base di calcolo per l'Art- bonus) venga debitamente evidenziato nella ricevuta emessa dal beneficiario.
Adempimenti dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari devono comunicare mensilmente al Ministero della cultura l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e darne pubblica comunicazione, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali nonché in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, nel rispetto delle disposizioni recate dal codice in materia di protezione dei dati personali.
Il soggetto beneficiario dovrà, inoltre, rilasciare ai singoli mecenati:
Ritenuta d'acconto del 4%
Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
Tra i destinatari del contributo vanno considerati sia i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali sia agli enti non commerciali che abbiano conseguito redditi d'impresa.
Per contributi corrisposti alle attività intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, per i quali non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973.
Fonte: Circ. AE 28 dicembre 2023 n. 34
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La vendita di opere d'arte presenta una serie di peculiarità sia quando viene esercitata in modo professionale sia quando viene svolta in modo occasionale, a cui fa seguito un particolare regime fiscale.
Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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