Tra le novità contenute nel nuovo modello di dichiarazione IVA 2024, relativo all'anno di imposta 2023, troviamo:
quadro VA: nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19;
quadro VE: nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. Qui andranno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato poi soppresso il rigo ove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%;
quadro VF: nella sezione 1 si ha l'aggiunta di una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. Vanno qui indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Pertanto, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato poi soppresso il rigo ove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione al 9,5%. Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti (L. 178/2020). Così il campo successivo è stato rinumerato in campo 9. Nella sezione 3-B è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42, ove si andranno ad inserire le operazioni con percentuale di compensazione del 7%. Così vengono rinumerati i righi successivi. È stato poi soppresso il rigo ove andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione al 9,5%;
quadro VL: nella sezione 2, rigo VL8, è stato inserito il campo 3 per indicare l'eccedenza a credito risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata;
quadro VO: nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario.
Prospetto IVA 26/PR
Tra le novità vi sono:
quadro VS : nella sezione 2 è stato eliminato il rigo VS23 riservato ai soggetti che abbiano usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
quadro CS : previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario ex art. 37 DL 21/2022, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi, è stato soppresso.
Termini di presentazione
La dichiarazione IVA 2024, riguardante l'anno 2023, dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2024 (art. 8 DPR 322/98).
Se la dichiarazione sarà presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, risulterà valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. Se la dichiarazione sarà presentata con ritardo superiore ai 90 giorni, si considererà omessa, ma costituirà titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.
Modalità di presentazione
Per quanto concerne la trasmissione della dichiarazione, questa dovrà avvenire tassativamente per via telematica all'Agenzia:
direttamente dal dichiarante;
tramite un intermediario abilitato (art. 3 c. 3 DPR 322/98);
tramite gli altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Versamenti e rateizzazioni
L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale dev'essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'importo superi euro 10,33 (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuatati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 241/97. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall'art. 17 c. 1 primo periodo DPR 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17 c. 1 primo periodo DPR 435/2001).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può versare in unica soluzione:
entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 DPR 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37 c. 11-bis DL 223/2006).