martedì 02/01/2024 • 06:00
Nell'ambito della locazione e del noleggio delle unità da diporto, ai fini della spettanza del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, occorre verificare l'eventuale trasferimento dei rischi e della responsabilità della navigazione in capo all'utilizzatore. Sono questi i chiarimenti della Circolare AE n. 33 del 21 dicembre 2023.
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Bonus Mezzogiorno per la nautica da diporto
La disciplina del “Bonus Mezzogiorno”, contenuta all'art. 1 c. 98-108 L. 208/2015, riconosce alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, un credito d'imposta, la cui misura varia in funzione della dimensione dell'impresa beneficiaria e del luogo in cui è ubicata la struttura produttiva interessata dall'investimento.
L'agevolazione spetta per le acquisizioni effettuate fino al 31 dicembre 2023, a seguito della proroga disposta dall'art. 1 c. 265 lett. a) L. 197/2022.
Relativamente all'ambito applicativo del credito d'imposta in esame, il c. 100 della citata L. 208/2015, esclude dall'agevolazione i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo.
Con specifico riferimento ai soggetti che operano nel settore della nautica da diporto, già nella Circolare del 21 settembre 2022, n. 32, l'Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che, in linea generale, detti soggetti, possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, in quanto, il comparto d'appartenenza non è assimilabile alle attività del “settore dei trasporti”.
A tal fine, è opportuno ricordare che, la navigazione da diporto, ai sensi del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), è quella esercitata per fini esclusivamente lusori o anche commerciali. Con specifico riferimento alle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali, l'art. 2 del citato Codice, elenca le fattispecie di utilizzo rientranti in tale ambito e, tra queste, è incluso il caso delle unità da diporto oggetto di contratti di noleggio e di locazione.
Tuttavia, per la fruizione del bonus Mezzogiorno relativamente agli investimenti in unità da diporto destinate alla concessione in uso mediante contratti di noleggio e di locazione, occorre primariamente operare una distinzione fra il contratto di noleggio e le altre figure contrattuali.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella già menzionata Circolare 32/E/2022, è necessario verificare, sul piano sostanziale, la corretta qualificazione del rapporto che s'instaura, in concreto, tra l'impresa proprietaria del bene ed il soggetto utilizzatore dello stesso. Ciò, in quanto occorre garantire che vengano esclusi dal perimetro del bonus in commento gli investimenti relativi ad attività nell'ambito delle quali sia ceduto il godimento del bene oggetto dell'investimento agevolato e, quindi, non sia soddisfatto il vincolo di destinazione prescritto dalla disciplina di riferimento.
Noleggio e locazione delle unità da diporto
Nella nuova Circolare 33/E/2023, l'Amministrazione Finanziaria fornisce ulteriori chiarimenti circa l'applicabilità del credito d'imposta Mezzogiorno al settore della nautica da diporto e, in particolare, sulla fruizione dell'agevolazione in esame da parte delle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto.
Una delle condizioni rilevanti per la fruizione del bonus Mezzogiorno, è che i beni agevolati restino effettivamente impiegati nell'ambito della struttura produttiva dell'impresa destinataria del beneficio e che, quindi, non vengano delocalizzati verso altre strutture produttive. In funzione di tale previsione, per le Entrate, non si determina la decadenza dal beneficio fiscale nel caso di contratti che lasciano le responsabilità ed i rischi connessi alla navigazione in capo al soggetto che ha effettuato l'investimento per l'acquisizione delle unità da diporto destinate a essere locate/noleggiate.
Pertanto, ai fini dell'agevolazione, è necessario valutare in concreto le previsioni dei contratti di locazione/noleggio finalizzati alla concessione in uso di unità da diporto, coordinandole con le responsabilità e gli obblighi che permangono in capo al soggetto che assume il ruolo di “armatore”, in base alla dichiarazione di cui all'articolo 24-bis del Codice della nautica da diporto con la quale, lo stesso, assume l'esercizio dell'unità da diporto ed è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità medesima. Tuttavia, è opportuno ricordare che, in mancanza della dichiarazione di armatore, si presume tale il proprietario fino a prova contraria.
Nell'ipotesi in cui il proprietario dell'unità da diporto assuma il ruolo di armatore, l'utilizzo a fini commerciali dell'unità stessa mediante la stipula di un contratto di locazione o di noleggio, risulta fisiologico rispetto allo scopo dell'investimento operato e, pertanto, non comporta un'interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva tale da comportare la sua destinazione ad altre strutture produttive.
Tale previsione, risulta valida sempreché non si verifichi, sulla base delle clausole contrattuali, un effettivo trasferimento dei rischi e della responsabilità connesse alla navigazione in capo all'utilizzatore, il quale, in tal modo, assume una veste sostanzialmente analoga a quella dell'armatore dell'unità. In questo caso, infatti, si attiverebbe la “recapture rule” di cui all'art. 1 c. 105 L. 208/2015, nei riguardi del proprietario dell'unità che dovrà rideterminare il credito d'imposta Mezzogiorno, in quanto, l'unità da diporto acquisita, risulterà destinata a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.
Pertanto, alla luce dei nuovi chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito della concessione delle unità da diporto con contratto di noleggio e locazione, è necessario valutare, in concreto, il rapporto contrattuale tra l'impresa proprietaria del bene ed il soggetto utilizzatore, verificando se i rischi e la responsabilità della navigazione vengano trasferiti a quest'ultimo o meno. Qualora avvenga effettivamente il trasferimento, l'impresa beneficiaria del credito d'imposta dovrà rideterminare il beneficio.
Concessione delle unità da diporto con noleggio/locazione |
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Previsione contrattuale |
Effetti sul credito d'imposta |
Il proprietario dell'unità da diporto assume il ruolo di armatore (in termini di rischi e di responsabilità della navigazione) |
La concessione in uso dell'unità mediante noleggio e locazione non comporta l'interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva |
Trasferimento dei rischi e della responsabilità della navigazione in capo all'utilizzatore |
La concessione in uso dell'unità mediante noleggio e locazione comporta l'interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva |
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Federico Gavioli
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