Dopo poco più di un anno di “vita” della Legge 130/2022, di riforma del processo tributario, è già tempo di nuovi cambiamenti in materia grazie allo schema di D.Lgs di prossima approvazione: cambiamenti che appaiono complessivamente positivi nel delicato ambito del contenzioso e rispetto ad alcuni dei quali l’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha già avuto modo di esprimersi in passato – talvolta anche in diverse occasioni – rilevandone la centralità o, quantomeno, la significatività nell’ambito della giurisdizione fiscale.
Spese di giudizio
Nella bozza di Decreto si interviene tra le altre cose sulle spese di giudizio, per dare nuova forza alla regola generale, di derivazione civilistica ma troppo spesso derogata, che vede il soccombente onerato di quanto dovuto per le spese della controparte, individuando compiutamente le ipotesi in cui si giudici possono/devono compensare le spese tra le parti.
Comunicazioni e notificazioni
Vi sono poi alcune specifiche sulle comunicazioni e notificazioni processuali – anche al fine di rendere note a tutte le parti le variazioni afferenti ai difensori incaricati – così come in tema di modalità di redazione degli atti, da predisporre maniera chiara e sintetica, tutte novità da accogliere senz’altro con favore.
Procedura obbligatoria di reclamo
Anche se, come appare evidente agli “addetti ai lavori”, nella bozza di Decreto Legislativo di cui trattasi la previsione di primario interesse è quella che vede l’eliminazione della procedura obbligatoria di reclamo, relativamente ai ricorsi con valore di lite inferiore ad euro 50.000.
Come associazione sindacale abbiamo difatti più volte reso note le criticità di una procedura che, sebbene astrattamente funzionale rispetto all’intento deflattivo che vi è sotteso, a causa delle proprie modalità applicative finisce per essere irrimediabilmente improduttiva di ogni possibile beneficio di tale sorta: risulta infatti a tutti chiaro che l’affidamento del riesame di un atto impositivo ad un soggetto comunque riferibile – e particolarmente prossimo, se non proprio coincidente in taluni casi – a quello che lo ha emesso è circostanza in grado di sterilizzare qualsiasi reale effetto di riduzione delle liti.
Pertanto, in mancanza di una modifica sistematica di più ampia portata – come la rimessione di simile incarico ad un soggetto terzo rispetto allo stesso ente impositore che ha emesso l’atto (garante del contribuente in primis) – l’eliminazione di una procedura, di fatto poco efficace, rappresenta in ogni caso un miglioramento.
Tante dunque le modifiche positive relativamente al contenzioso tributario anche se, in generale, non mancano purtroppo taluni elementi di criticità: questo, nello specifico, se si constata lo scarso preavviso con cui il Dipartimento delle Finanze ha recentemente reso noto, con avviso pubblicato sul Portale della Giustizia tributaria in data 14 dicembre, che dopo appena 5 giorni vi sarebbe stato l’obbligo per i difensori di utilizzare la propria identità digitale, tramite SPID, CIE o CNS, per accedere ai servizi del PTT, con aggiunta di un secondo livello di sicurezza grazie alla generazione di un codice OTP. In proposito, se è pur vero che ogni passo nella direzione di un maggiore presidio alle utilità informatiche è al contempo un passo verso una maggiore tenuta del sistema a cui esse fanno capo, rileviamo l’esistenza alla data odierna di metodi parimenti in grado di garantire lo stesso risultato ma con maggiore efficienza – come le modalità di autenticazione che non necessitano dalle password (Passwordless Authentication o Fast Identity Online), o che possono altresì evitare il ricorso agli OTP, ad esempio grazie alla biometria. Tutti sistemi rispetto ai quali non solamente gli operatori bensì, soprattutto, le istituzioni occorre che inizino a familiarizzare, così come le nuove generazioni stanno già facendo da tempo.
Perché è in questo che noi giovani commercialisti crediamo, in un’attività sia tecnica che politica improntata al miglioramento, in modo da portare in primo luogo al concreto sviluppo della categoria, così come, successivamente, dell’intero Paese. E nello stesso senso la nostra Associazione opererà nel prossimo futuro, (non solo) con riguardo al tema del contenzioso fiscale: nulla è infatti scolpito nella pietra e ogni legge è perfettibile, per definizione.
Il contributo dell’Unione Giovani non si farà attendere in questo 2024 oggi alle porte, dal momento che continueremo a fornire ai diversi soggetti interessati il nostro punto di vista, ribadendo la centralità degli obiettivi che da sempre peroriamo (in primis l’indipendenza della giurisdizione tributaria rispetto al MEF), nella prospettiva di ulteriori evoluzioni legislative senz’altro a beneficio sia degli operatori economici che dei privati cittadini. Il tutto con il fine, in ogni caso, ad assicurare la parità dei diritti tra le parti del processo tributario; circostanza da tutti – e da sempre – largamente auspicata, ma che non trova sempre piena concordanza con quando stabilito normativamente.
Sono ancora troppe le occasioni in cui non solamente sulla base delle disposizioni di legge, bensì anche a partire da taluni indirizzi giurisprudenziali, in capo ai contribuenti vengono poste pericolose inversioni dell’onere della prova, come si è visto accadere in merito alla distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alle società a ristretta base partecipativa: casistiche nelle quali, per vincere tali presunzioni, viene richiesto ai privati di fornire vere e proprie prove diaboliche, ossia di attestare i c.d. “fatti negativi” (intrinsecamente impossibili da provare).
Non si ritiene sia più il tempo in cui ciò possa accadere, dal momento che un sistema fiscale più equo – sia a livello sostanziale che processuale – è il presupposto per una più florida economia. E per il vero benessere dei cittadini.