mercoledì 27/12/2023 • 10:05
La Conferenza Stato – Città del 21 dicembre 2023 ha espresso con propria delibera parere favorevole alla proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali al 15 marzo 2024. Si tratta della prima proroga dopo l'emanazione del Decreto Interministeriale 25 luglio 2023 che aveva ridisegnato il processo di approvazione del Bilancio per gli enti locali.
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Il decreto di proroga del Ministero dell'Interno, in corso di emanazione, dovrebbe esplicitare, come sempre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per gli enti che non abbiano già provveduto all'approvazione dello strumento di programmazione.
La richiesta di proroga è stata fortemente sostenuta dall'Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani – e dall'Upi – Unione Province Italiane- motivata dalle difficoltà derivanti agli enti in relazione all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse trasferite per l'emergenza Covid, dagli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL per il personale e dai ritardi nell'erogazione delle anticipazioni per gli investimenti PNRR; nella richiesta di proroga sono manifestate anche incertezze per i tagli previsti nella Legge di Bilancio, i cui riparti avverranno nel mese di gennaio 2024.
Effetti della proroga
La proroga coinvolge anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere adottate entro il nuovo termine; va però ricordato che:
Sulla base delle indicazioni espresse in seduta tecnica della Conferenza Stato – Città, le amministrazioni locali che intendono avvalersi della proroga potranno evitare di adottare delibere di motivazione sull'utilizzo del maggior termine, e potranno richiamare le motivazioni contenute nell'emanando decreto in occasione dell'approvazione del bilancio.
Un effetto ulteriore della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento del termine per l'approvazione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), che l'art. 8, comma 2, del D.M. 24 giugno 2022 fissa nei trenta giorni dall'approvazione del bilancio.
È il caso di ricordare che l'art. 151, TUEL fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il termine è stato puntualmente prorogato negli anni passati: nel 2001 e nel 2002 al 28 febbraio, e successivamente anche per periodi più lunghi, fino a giungere al caso limite dell'annualità 2013 che ha visto prorogare il termine al 30 novembre 2013; nel 2023 il termine di approvazione è stato oggetto di diversi slittamenti, ed è stato definitivamente fissato al 15 settembre 2023.
Anche al fine di interrompere questa “abitudine” alla proroga ormai consolidata, che comporta serie conseguenze sulla corretta programmazione e provoca serie limitazioni alla gestione in virtù dell'esercizio provvisorio, allo scopo di favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente, il Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (art. 16, comma 9 – ter) ha disposto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi su proposta della Commissione Arconet nel Principio Contabile applicato 4/1 debbano essere specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.
In attuazione del Decreto-legge la Commissione Arconet ha formulato la sua proposta, che consiste nella introduzione nel principio contabile di nuovi paragrafi e di un nuovo esempio; la proposta è stata oggetto di approvazione con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2023.
La modifica definisce in maniera puntuale la scansione dei tempi e precisa con attenzione i ruoli e le responsabilità relative al procedimento di approvazione degli atti di programmazione.
Il Decreto 25 luglio 2023 disegna un procedimento del tutto nuovo per giungere al completamento dell'iter di approvazione in coincidenza con il termine di legge del 31 dicembre; istituisce, fra l'altro, il c.d. “bilancio tecnico”, che la struttura dell'ente ha l'obbligo di predisporre “a legislazione vigente” ed “amministrazione costante”; rinviando a future variazioni del bilancio gli eventuali aggiustamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di modifiche legislative o a seguito degli effetti finanziari di eventi non ancora noti al momento dell'approvazione del documenti di programmazione.
Il Decreto 25 luglio 2023 limita anche l'efficacia di eventuali proroghe del termine ai soli enti che si trovino nelle situazioni particolari previste dal provvedimento di proroga; questi enti, ricorrendo al nuovo termine, dovranno motivare con specifici atti il ricorso alla proroga stessa.
Sembrava dunque che si fosse fissato un punto fermo sul rinvio dei termini: ma così non è stato.
Molti enti si sono adeguati alle nuove modalità di approvazione, ed hanno provveduto a quanto necessario perché il termine del 31 dicembre fosse rispettato; le energie profuse e l'applicazione di risorse umane e materiali per giungere correttamente all'approvazione del bilancio sono però andate sprecate: il rinvio è arrivato.
Attendiamo dunque il prossimo 15 marzo 2024.
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