mercoledì 27/12/2023 • 06:00
Via libera alla rivalsa della maggiore IVA, dovuta a seguito del perfezionamento dei procedimenti di accertamento con adesione ex L 197/2022, nei confronti della società incorporante (Risp. AE 22 dicembre 2023 n. 481).
redazione Memento
In sede di risposta ad interpello, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di diritto di rivalsa del cedente della maggior IVA accertata di cui all'art. 60, ultimo comma DPR 633/72. Il citato articolo è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo) e dal diritto di detrazione (esercitabile dell'acquirente soggetto passivo) consentendo il normale funzionamento dell'imposta, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici. Si tratta di un istituto avente carattere facoltativo e natura privatistica, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti. L'operatività della rivalsa è subordinata, tuttavia, alla presenza di determinati presupposti, tra i quali la riferibilità dell'imposta accertata a specifiche operazioni, la conoscibilità del cessionario/committente, la definizione dell'accertamento e l'avvenuto versamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi. Nel caso di specie la società istante intende rivalersi della maggiore IVA dovuta, a seguito del perfezionamento dei procedimenti di accertamento con adesione, nei confronti della società BETA, in qualità di incorporante della società GAMMA, per la parte che sarà di volta in volta versata in ragione dei piani di rateazione tuttora in essere, secondo le seguenti modalità procedurali: in relazione al pagamento delle singole rate dei piani di rateazione, provvedendo all'emissione di fatture con addebito di sola IVA, nelle quali siano indicati anche i riferimenti agli atti di adesione in ragione del pagamento eseguito dalla società; annotando tali fatture nel registro di cui all'art. 23 DPR 633/72, solo per memoria, in quanto l'imposta risulta già corrisposta all'Erario al momento del versamento della singola rata da cui trae origine la rivalsa, non facendo quindi concorrere tali fatture alla liquidazione periodica del tributo. La soluzione dell'istante viene accolta dall'Entrate. La riposta positiva dell'amministrazione finanziaria discende da alcuni elementi: considerato che l'ufficio competente ha convenuto con l'istante, in sede di adesione all'invito al contraddittorio, di accertare l'omessa fatturazione alla controparte dei costi sostenuti con riferimento al ramo d'azienda già conferito a GAMMA , il cessionario/committente è individuabile nella società incorporante, BETA, la quale, a seguito dell'operazione di fusione, è subentrata in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, GAMMA, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione; l'art. 60, ultimo comma, in commento si applica anche nei casi in cui, in relazione ad un accertamento, il contribuente provveda a definirlo utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario previsti dall'ordinamento, tra i quali, l'istituto dell'accertamento con adesione/adesione all'invito al contraddittorio, di cui agli artt. 6 s.s. D.Lgs. 218/97( nel caso di specie, l'atto di accertamento con adesione relativo al periodo d'imposta 2017 è stato definito in via agevolata ex art. 1, cc. 179-184 L 197/2022, n. 197, dunque, il contribuente beneficia dell'applicazione delle sanzioni nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge ma non anche di una riduzione dell'importo del tributo, dovuto all'Erario per intero). Ciò premesso, secondo le indicazioni del Fisco, l'istante, per esercitare progressivamente il diritto alla rivalsa dell'IVA, dovrà emettere, a seguito del pagamento delle singole rate, una fattura (o una nota di variazione in aumento), con le indicazioni previste dall'art. 21 DPR 633/72 ovvero con i dati semplificati di cui all'articolo 21bis (richiamando altresì, laddove emessa/e, la/e fattura/e originaria/e), e con gli estremi identificativi dell'atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa. A tal riguardo, diversamente da quanto ipotizzato dall'istante, la fattura/nota di variazione emessa dovrà esporre l'imponibile e l'imposta. L'emissione di una nota di variazione di sola IVA è, infatti, consentita solo in presenza di una fattura già emessa, seppur errata/incompleta, cui va fatto riferimento nel nuovo documento emesso per esercitare la rivalsa. I documenti andranno annotati nel registro di cui all'art. 23 DPR 633/72 solo per memoria, perché l'imposta recuperata a titolo di rivalsa non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale. Fonte: Risp. AE 22 dicembre 2023 n. 481
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