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sabato 23/12/2023 • 06:00

Lavoro Sentenza della Corte Costituzionale

Cumulo tra pensione e redditi da lavoro, il punto dell’INPS

L'intervento dell'INPS in materia di illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, in materia di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario.

a cura di

redazione Memento

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L'INPS si è espresso in merito alla Sentenza della Corte Costituzionale 8–30 giugno 2022, n. 162 e sull'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, in materia di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario .  

Nella pronuncia la Corte Costituzionale ha confermato, in relazione alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto "la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività [...]. Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza”.

Secondo la Corte, la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, viola il principio di ragionevolezza nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono un tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo e che, pertanto, la formulazione del terzo e quarto periodo deve essere integrata mediante la previsione del limite della “concorrenza dei redditi”.  

In applicazione della Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, richiamata dall'articolo 1, comma 41, della medesima legge, la pensione ai superstiti può essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di quattro fasce di reddito. In particolare, nel caso di:

  • reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
  • reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);
  • reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione); 
  • reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).  

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

FONTE: Circ.INPS 22 dicembre 2023 n. 108

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