venerdì 22/12/2023 • 14:23
Con la risoluzione del 22 dicembre 2023 n. 76, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di OICR immobiliari italiani.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 22 dicembre 2023 n. 76, ha risposto all'istante che, realizzando plusvalenze dall'operazione di cessione, ritiene di poter rientrare nel perimetro agevolativo essendo qualificato come investitore istituzionale stabilito in un Paese white list. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, in tema di esenzione di cui all'art. 5 c. 5 D.Lgs 461/97, ricorda che la legge di Bilancio 2023 ha introdotto il comma 5-bis che preclude, per alcuni redditi realizzati a seguito di cessioni di quote, la fruizione della misura di favore. In particolare, secondo il suddetto articolo “Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato”. Secondo le Entrate ai fini dell'individuazione dei fondi pensione e degli organismi di investimento possono beneficiare dell'esenzione tutti quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani. Nel caso in esame, la gestione dell'istante è affidata un gestore di fondi di investimento alternativo autorizzato e vigilato dalla Commission de Surveillance de Secteur Financier (''CSSF''), autorità di vigilanza del settore finanziario lussemburghese, che svolge la sua attività in conformità della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (direttiva AIFM). Posto che l'istante rientra tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'art. 1 c. 633 L. 178/2020, in ogni caso, allo stesso si applica la previsione contenuta nel comma 99. Ne consegue che all'eventuale plusvalenza realizzata dall'istante, derivante dalla cessione delle quote del Fondo immobiliare italiano, si applica il regime di esenzione di cui all'art. 5 c. 5 D.Lgs 461/97. Fonte: Ris. AE 22 dicembre 2023 n. 76
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