venerdì 22/12/2023 • 14:05
Con la risposta del 22 dicembre 2023 n. 480, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessioni di pellet vegetale di sansa di vinacciolo, relativamente all'aliquota IVA.
redazione Memento
Con la risposta del 22 dicembre 2023 n. 480, l'Agenzia delle Entrate precisa che le Dogane classificano il pellet vegetale di sansa di vinacciolo nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale ''Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali'' ed in particolare al Codice NC 2306 90 90: “'Panelli ed altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, derivanti dall'estrazione di grassi od oli vegetali o di origine microbica, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: altri: altri'”. Alla luce di quanto stabilito dalla Dogane, l'Agenzia delle Entrate riconduce il prodotto nell'ambito del n. 88) della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/72, che riguarda “88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04)”, specificando che la voce doganale richiamata è quella della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987 e oggi corrispondente, tra le altre, alla voce doganale 23.06. Pertanto, secondo le Entrate alle cessioni di pellet vegetale di sansa di vinacciolo si applica l'aliquota IVA del 22%. Fonte: Risp. AE 22 dicembre 2023 n. 480
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