venerdì 22/12/2023 • 06:00
Sono state definite le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio dell'agevolazione consistente nella riduzione al 40% dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (Circ. INAIL 21 dicembre 2023 n. 57).
redazione Memento
Come noto, i pagamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, da effettuarsi entro il 15 gennaio 2020 (anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi), sebbene dovuti nel limite del 40%, erano da versare, in attesa della registrazione della misura agevolativa sul Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte del Ministero del Lavoro, nella misura del 100%. Stante l'avvenuta registrazione sul Registro nazionale degli aiuti (RNA) della misura agevolativa, sia nella componente de minimis che in quella esente da notifica (CAR 26364), l'INAIL ha provveduto a definire le modalità per la presentazione dell'istanza per la riduzione dei premi assicurativi nella misura del 40%. Secondo le nuove indicazioni, i soggetti beneficiari che hanno presentato alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione dei premi possono richiedere di essere ammessi all'aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica tramite l'apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017” disponibile in www.inail.it “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati” dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024. Ai fini del corretto accoglimento della domanda è necessario che tutte le sezioni predisposte siano correttamente compilate. La domanda è automaticamente inoltrata alla Sede INAIL competente per territorio individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante. Alla chiusura del servizio online, l'Istituto provvederà, tramite la competente Direzione centrale per l'organizzazione digitale, all'interrogazione del Registro nazionale aiuti di Stato al fine di compiere i dovuti accertamenti e, all'esito positivo delle verifiche, viene concesso l'aiuto individuale ove ne sussistano i presupposti e il soggetto beneficiario viene informato con apposito provvedimento a cura della Direzione centrale per l'organizzazione digitale nel quale è indicato l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del “Codice Concessione RNA – COR”. Fonte: Circ. INAIL 21 dicembre 2023 n. 57
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