venerdì 22/12/2023 • 06:00
La qualificazione dell'attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento degli filantropici e la disciplina dei redditi fondiari sono l'oggetto di un interessante risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate con risoluzione 21 dicembre 2023 n. 75/E affronta il tema della qualificazione dell'attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento svolta dagli enti filantropici e dell'applicazione dell'articolo 84, commi 2 e 2–bis, del Codice del Terzo settore. Qualificazione dell'ente filantropico L'Ente Filantropico è costituito in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale senza scopi lucrativi. L'attività di sostegno viene svolta attraverso: erogazione di denaro, che rappresenta la forma tradizionale e più diffusa di intervento; erogazione di beni, di varia natura: dai beni alimentari ed emergenziali in contesti e situazioni critiche, ai beni mobili (ad esempio i presidi sanitari e tutti gli altri beni emergenziali distribuiti durante il lockdown) ed anche immobili; erogazione di servizi, anche questi in varie forme, ma sempre in forma gratuita: da quelli di natura sociale, sanitaria, abitativa, educativa, erogati a sostegno di persone svantaggiate, a quelli di consulenza e supporto erogati a Ets o enti pubblici; erogazione di denaro, beni e servizi di investimento» (c.d. ''filantropia strategica''). Agli Enti Filantropici viene attribuito un ruolo di supporto ''generale'' alle attività di interesse generale svolte dagli ETS e possono svolgere l'attività di interesse generale di «beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo». Il quesito L'Associazione chiede: se l'attività di filantropia realizzata attraverso l'''erogazione di denaro, beni e servizi di investimento'' (cd. ''filantropia strategia''), in quanto attività istituzionale ai sensi del predetto articolo 37 del CTS, si qualifichi quale attività non commerciale ai fini fiscali; se l'articolo 84, comma 2bis, del CTS, si applichi anche ai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare con strutture dedicate, attraverso la quale l'Ente Filantropico si sostiene e si procura i proventi conseguiti da reinvestire. Le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate Gli Enti Filantropici rientrano espressamente tra gli ETS indicati dall'articolo 4 del DLgs n. 117/2017 in relazione ai quali il Codice prevede una disciplina specifica agli articoli da 37 a 39 del Titolo V, con riferimento a «particolari categorie di enti del Terzo settore». Sentito il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Agenzia delle Entrate rileva come la disposizione contenuta nel richiamato articolo 37, secondo cui gli Enti Filantropici svolgono un'attività erogativa di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale», non introduce un'ulteriore tipologia di attività di interesse generale rispetto a quelle elencate nell'articolo 5, comma 1 del Codice, essendo l'oggetto sociale tipico dell'ente filantropico rinvenibile nella lettera u) del citato articolo 5, comma 1, per cui costituisce attività di interesse generale l'«erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. In altri termini, secondo il citato Ministero “muovendo dal criterio di specialità enunciato all'articolo 3, comma 1 del Codice, secondo il quale la disciplina particolare di una categoria di ETS prevale sulla disciplina generale dell'ETS, che tuttavia si applica anche agli ETS tipici ove non derogata dalla loro disciplina particolare ed in quanto compatibile con quest'ultima, si deve concludere che solo gli Enti Filantropici, tra gli ETS, possono erogare servizi di investimento”. Con riguardo all'oggetto dell'attività, in base alle disposizioni del Codice emerge che essa può avere sia natura ''erogativa'' (con riguardo ai beni e ai servizi) sia natura ''operativa'' (con riguardo ai servizi). Con riferimento all'attività svolta degli Enti Filantropici, in coerenza con la finalità di sostegno delle attività di interesse generale perseguite dal legislatore, possono effettuare non solo erogazioni di denaro a fondo perduto a favore delle persone svantaggiate o delle attività di interesse generale, ma altresì effettuare investimenti attraverso la sottoscrizione di capitali e prestiti, senza alcuna forma di remunerazione, per i quali potrà essere prevista esclusivamente la restituzione dei mezzi finanziari apportati, nel rispetto, pertanto, della gratuità (intesa come assenza di qualsiasi margine di surplus finanziario). Tale aspetto, infatti, caratterizza proprio l'attività degli Enti Filantropici. Al riguardo, si deve ritenere che le attività sopra descritte siano compatibili con il dettato normativo allorquando si configurino come prestiti infruttiferi, per loro natura gratuiti, che prevedono esclusivamente la restituzione della sorte capitale. In tale categoria possono rientrare i cd. ''capitali di capacitazione'', erogati a persone appartenenti a categorie svantaggiate. L'Agenzia rammenta che resta comunque esclusa la possibilità per l'Ente Filantropico di svolgere attività di microcredito, in quanto essa non è ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 5 del Codice, potendo essere viceversa esercitata dalle imprese sociali. Con riguardo al regime fiscale degli ETS e, in assenza dell'autorizzazione della Commissione europea ad oggi non pervenuta; le disposizioni di cui al Titolo X del Codice devono ritenersi in generale non applicabili, con esclusione di norme specifiche dello stesso Titolo X per le quali è stato previsto fin dall'entrata in vigore del Codice, un regime di applicabilità transitorio, ai sensi del citato articolo 104, comma 1. Tra dette norme specifiche figura l'articolo 84 che prevede: al comma 2, che «I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»; al comma 2bis, che «La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici». La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 84 è applicabile in via transitoria anche agli Enti Filantropici, ad opera del citato articolo 26 del DL n. 73/2022 (decreto Semplificazioni): devono essere considerati esenti da Ires i redditi che le ODV, e quindi anche gli Enti Filantropici, in forza del rinvio operato dal comma 2bis dell'articolo 84, traggono dagli immobili, a condizione che detti redditi vengano destinati allo svolgimento di attività non commerciali. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che rientrano nell'esenzione i redditi derivanti dalla gestione degli immobili, inclusa la locazione, a condizione che non siano inseriti in un ''contesto produttivo'' ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell'Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell'attività di gestione, un'attività organizzata in forma d'impresa. Non possono rientrare nel campo di applicazione della disposizione agevolativa in esame i redditi derivanti da una gestione del patrimonio immobiliare effettuata in forma di impresa. Fonte: Ris. AE 21 dicembre 2023 n. 75
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Gli enti filantropici - tipologia di ente del Terzo Settore prevista e disciplinata dal D.Lgs. 117/2017 - sono tenuti a redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale soltanto qua..
Paolo Duranti
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