sabato 23/12/2023 • 06:00
Il membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni esercita un'attività economica che, per essere indipendente, e quindi soggetta a IVA, presuppone l'assenza di un rapporto di subordinazione, dovendo l'interessato svolgere la propria attività per conto proprio e sotto la propria responsabilità, sopportando altresì il relativo rischio economico.
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La controversia risolta dalla Corte di giustizia con la sentenza relativa alla causa C-288/22 del 21 dicembre 2023 è relativa all'interpretazione della nozione di “attività economica esercitata in modo indipendente” ai sensi dell'art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo dell'IVA. Descrizione del caso Un avvocato, membro del consiglio di amministrazione di diverse società per azioni di diritto lussemburghese, ha rilevato che gli amministratori non contraggono alcuna obbligazione personale in relazione agli impegni assunti dalla società e che la responsabilità personale del membro del consiglio di amministrazione potrebbe essere invocata solo laddove superi manifestamente i limiti del comportamento ammissibile, in modo che l'inadempimento sia separabile dalla sua funzione. Inoltre, l'attuazione delle decisioni adottate dalla società verrebbe affidata, il più delle volte, a dipendenti della società e non a singoli membri del consiglio di amministrazione. Qualora questi ultimi svolgano missioni individuali al di fuori dell'attività dell'organo collegiale e siano retribuiti per queste specifiche attività, essi agirebbero in qu...
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