venerdì 22/12/2023 • 06:00
La previsione della costituzione di una Autorità Europea di contrasto e prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento del terrorismo è contenuta in una proposta di Regolamento compreso nel “AML Package”, che il Consiglio e Parlamento UE hanno definito e per cui sono stati approvati i relativi mandati negoziali. Anche l’Italia si è proposta di ospitare la futura sede della Anti Money Laundering Authority.
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Potrebbe essere proprio Roma la futura sede della Autorità Europea per la prevenzione ed il contrasto al Riciclaggio ed al Finanziamento del terrorismo. Le altre sedi concorrenti sono: Bruxelles, Francoforte, Dublino, Madrid, Parigi, Riga, Vilnius e Vienna. L’individuazione della sede dovrebbe essere effettuata nel corso del prossimo anno 2024.
Prima di dare una risposta puntuale in merito ai compiti previsti dalla proposta di Regolamento UE [20.7.2021 COM (2021) 421 final 2021/0240 (COD)], è importante definire il contesto in cui è emersa la necessità di tale istituzione.
Tale contesto è caratterizzato, essenzialmente, dalla evidente e tangibile presenza di carenze in materia di supervisione AML/CFT in capo agli Stati membri: qualità ed efficacia non sono uniformi nel contesto unionale, non essendo tutte le autorità competenti in grado di cooperare efficacemente. Differiscono, inoltre, anche i metodi di individuazione dei rischi, nonché l’applicazione in concreto dell'approccio basato sul rischio.
L’Autorità costituenda sarà «il fulcro di un sistema integrato di supervisione AML/CFT, composto dall'Autorità stessa e dalle autorità nazionali aventi un mandato in materia di supervisione AML/CFT», nonché avrà un ruolo di supervisione diretta e prenderà decisioni «nei confronti di alcuni dei soggetti obbligati più rischiosi del settore finanziario transfrontaliero, l'Autorità contribuirà direttamente a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nell'Unione».
L’AMLA risponderà, altresì, ad una necessità di efficienza normativa e di semplificazione, tanto che la proposta di Regolamento non avrà alcun impatto sulle legislazioni nazionali esistenti. Prima di arrivare a tale proposta regolamentare si è verificato «se le agenzie dell'UE esistenti fossero state in grado di assumere l'intera gamma di compiti proposti per la nuova Autorità antiriciclaggio ed è stato concluso che per ragioni giuridiche e di altra natura, ciò non fosse possibile».
La semplificazione del sistema AML/CFT si sostanzia nel fatto che i soggetti finanziari transfrontalieri non dovranno più interfacciarsi con una molteplicità di Autorità AML presenti nei diversi Paesi UE.
Da ultimo, la creazione di un sistema di coordinamento delle Unità di Informazione Finanziaria presenti semplificherebbe e agevolerebbe la cooperazione tra le stesse.
I compiti dell’AMLA
I compiti dell’ALMA, come previsti dalla proposta di Regolamento, rientrano in tre categorie principali:
Assumerà, anche, la gestione di due infrastrutture esistenti:
I compiti ed i poteri previsti dal Regolamento di istituzione dell’AMLA possono essere suddivisi in cinque aree.
Qui di seguito se ne riporta, per completezza, un estratto:
Assumerà, inoltre, compiti di:
oltre a fungere da Meccanismo di coordinamento e sostegno per le unità di informazione finanziaria.
Per meglio comprendere il funzionamento dell’AMLA si ritiene utile descriverne sinteticamente l’organizzazione e la governance.
L'Autorità sarà composta da due organi direttivi collegiali:
Il comitato esecutivo sarà l'organo direttivo dell'Autorità.
Prenderà tutte le decisioni nei confronti dei singoli soggetti obbligati o delle singole autorità di supervisione nei casi in cui l'Autorità agirà in veste di supervisore diretto di soggetti obbligati selezionati o come supervisore indiretto di soggetti obbligati non selezionati o di soggetti obbligati non finanziari, avendo poteri di sorveglianza specifici nei confronti delle loro autorità di supervisione.
Il consiglio generale avrà due composizioni alternative:
Entrambe le composizioni del consiglio generale saranno presiedute dal presidente dell'Autorità.
Il consiglio generale adotterà tutti gli strumenti normativi, i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché gli orientamenti e le raccomandazioni.
L'Autorità avrà, inoltre, un Presidente ed un Direttore esecutivo. Il presidente rappresenterà l'Autorità, mentre il direttore esecutivo sarà incaricato della gestione e dell’amministrazione dell'Autorità.
Ci sarà, poi, una commissione amministrativa del riesame, incaricata di trattare eventuali ricorsi contro le decisioni vincolanti dell'Autorità indirizzate a soggetti obbligati sottoposti alla sua supervisione diretta. Le decisioni della commissione amministrativa del riesame, infine, saranno impugnabili adendo la Corte di giustizia dell'Unione europea.
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