mercoledì 27/12/2023 • 06:00
Con la Legge di Bilancio, cambierà dal 2024 il quadro delle agevolazioni alle assunzioni di giovani e donne svantaggiate. Per i giovani, l’incentivo ha natura strutturale e dura 36 mesi, mentre per le donne svantaggiate dura 12 mesi nel caso di contratto a termine e di 18 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato.
Dopo tre anni di esonero totale sembra oramai inevitabile il ritorno all'ordinario regime di incentivi previsto, rispettivamente, dall'articolo 1, commi 100 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 4, commi da 8 a 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Come noto, infatti, l'esonero contributivo totale previsto dall'articolo 1, commi 297 – 299, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 riguarda le assunzioni effettuate nell'anno 2023 ed il disegno di legge di bilancio per il 2024 non prevede alcuna proroga né misure analoghe a favore delle suddette categorie di lavoratori. È utile analizzare la disciplina delle due misure agevolative applicabili alle assunzioni dal 2024 e le differenze rispetto a quelle applicabili fino a fine anno. Incentivo strutturale giovani Nel caso di assunzione di giovani l'articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge n. 205/2017 prevede un esonero contributivo parziale nella misura del cinquanta per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, con esclusione dei premi assicurativi Inail. Tale incentivo ha natura strutturale, pertanto può essere applicato sine die in quanto non ha alcuna scadenza temporale, a differenza dell'esonero totale previsto dall'art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022, che si applica limitatamente alle assunzioni effettuate nel 2023. L'esonero contributivo parziale può essere fruito dai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato o convertono contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (è escluso il lavoro domestico). I requisiti in capo al lavoratore sono: un'età inferiore a 30 anni; l'assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato nella propria vita lavorativa. L'età anagrafica deve essere verificata all'atto dell'accesso all'agevolazione per cui il lavoratore al momento dell'assunzione o della trasformazione del contratto non deve ancora aver compiuto il trentesimo anno d'età. Quanto all'altra condizione, rilevano esclusivamente i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato mentre non assumono rilevanza eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, compresi quelli nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. circ. Inps n. 40/2018). Sono previste tuttavia alcune eccezioni. La prima è quella relativa all'assunzione di un giovane che sia già stato assunto da un altro datore di lavoro che ha fruito solo parzialmente dell'agevolazione (cfr. art. 1, c. 103 L. n. 205/2017). In tale ipotesi, il datore di lavoro potrà fruire dell'incentivo parziale per il periodo residuo (36 mesi meno le mensilità già fruite dal precedente datore di lavoro) a prescindere dall'età anagrafica e dalla presenza della precedente assunzione a tempo indeterminato. Altre deroghe riguardano invece i rapporti di lavoro pregressi. Sono infatti irrilevanti i precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con contratto di apprendistato svolti dal lavoratore presso un altro datore di lavoro a condizione che non siano proseguiti in un rapporto a tempo indeterminato. L'Inps, inoltre, ha ritenuto che non vadano considerati ostativi i rapporti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato e quelli di lavoro domestico (v. circ. n. 40/2018). La misura dell'agevolazione è del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il massimale di tremila euro annui. Tale massimale deve essere riparametrato ed applicato su base mensile ed ulteriormente riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale. La durata dell'esonero è di trentasei mesi e si applica in tutto il territorio nazionale L'esonero contributivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva in cui viene assunto il lavoratore per il quale si intende fruire dell'agevolazione (art. 1, comma 104, l. n. 205/2017). Si applicano inoltre le condizioni previste dall'articolo 31 del D. Lgs. n. 150/2015, salvo quelle del comma 1, lettere a) e d) (v. circ. Inps n. 40/2018) e dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006. L'esonero contributivo è revocato nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva per giustificato motivo oggettivo (art. 1, comma 105, l. n. 205/2017). La revoca comporta il recupero del beneficio già fruito. L'incentivo non costituisce aiuto di Stato per cui non si applicano le limitazioni previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le differenze rispetto all'esonero totale previsto dalla legge n. 197/2022 possono essere così riassunte: Descrizione Incentivo strutturale legge 205/2017 Esonero totale legge 197/2022 Periodo di applicazione Non prevista, applicabile senza limiti temporali Dal 01.01 al 31.12.2023 Età anagrafica del giovane all'atto dell'assunzione Età inferiore a 30 anni Età inferiore a 36 anni Durata 36 mesi in tutto il territorio nazionale 48 mesi se la sede di lavoro è nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 36 mesi nelle altre aree del territorio nazionale Condizioni comunitarie Nessuna, non è un aiuto di Stato «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina » (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF) Misura dell'agevolazione 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti con esclusione dei premi assicurativi dovuti all'Inail Esonero totale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti con esclusione dei premi assicurativi dovuti all'Inail Massimale 3.000 euro annui 8.000 euro annui Riduzione contributiva assunzione di donne svantaggiate L'assunzione di donne svantaggiate consente la riduzione in misura pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati e si applica anche ai premi assicurativi dovuti all'Inail. La disciplina che regola l'agevolazione è contenuta nell'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012. La durata della riduzione è di dodici mesi nel caso di contratto a tempo determinato e di diciotto mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato. Si applica anche nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. In tal ipotesi la durata dell'agevolazione contributiva non può superare diciotto mesi. Riguarda le assunzioni di donne svantaggiate, cioè coloro che soddisfano le seguenti condizioni: Età Residenza Condizioni Almeno 50 anni Ovunque Essere disoccupate da oltre 12 mesi ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 Qualsiasi Aree ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali Ue (v. Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale Comunicazione C(2021) 8655 final 2.12.2021 Ce; 1ª modifica v. Com. C(2022) 1545 final 18.3.2022; 2ª modifica v. Com. C(2023) 1393 final 19.6.2023) Essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per la verifica di tale condizione si veda il D.M. 17.10.2017 (v. anche circ. Inps n. 32/2021) Qualsiasi Ovunque Essere occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna in tutti i settori economici (per l'anno 2024 D.M. 20.11.2023) ed essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi Qualsiasi Ovunque Essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (D.M. 17.10.2017) Il beneficio è concesso ai sensi della Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Tale regolamento prevede: Condizioni soggettive dei lavoratori da assumere; Condizioni soggettive in capo al datore di lavoro. Le condizioni soggettive delle lavoratrici previste dalla legge n. 92/2012 sono conformi a quelle comunitarie previste dal regolamento in parola. Le condizioni soggettive del datore di lavoro sono invece le seguenti: l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale secondo quanto previsto dall'articolo 2, punto 32 del regolamento (v. circ. Inps n. 32/2021); l'impresa non deve essere in difficoltà (art. 2, punto 32 del regolamento); il beneficiario non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato (cd. clausola Deggendorf). Oltre alle condizioni comunitarie, si applicano anche quelle previste dall'articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015 e dell'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006. Descrizione Incentivo strutturale legge 92/2012 Esonero totale Legge 197/2022 Periodo di applicazione Non prevista, applicabile senza limiti temporali Dal 01.01 al 31.12.2023 Condizioni comunitarie Reg. (UE) n. 651/2014 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina » (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF) Misura dell'agevolazione 50% dei contributi previdenziali Esonero totale dei contributi previdenziali ed assistenziali Massimale nessuno 8.000 euro annui
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