venerdì 22/12/2023 • 06:00
Parte la nuova rubrica di Quotidianopiù sulla gestione dell'attività di revisione di un ente locale. La Corte dei Conti, su rinvio della Sezione di Controllo Toscana, ha enunciato un innovativo principio di diritto in materia di entrate a destinazione vincolata per cassa per tutti gli enti.
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La Sezione remittente ha richiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di individuare criteri idonei a distinguere le ipotesi in cui il vincolo di competenza di talune entrate debba estendersi anche alla gestione di cassa.
Ha al riguardo rilevato che, pur avendo la Sezione delle autonomie definito in termini generali le ipotesi in cui è possibile individuare un vincolo di cassa, permarrebbero dubbi sulle singole fattispecie normative che impongono vincoli di competenza, in quanto sarebbe ammissibile la presenza di un tale vincolo senza che necessariamente sia presente un vincolo di cassa.
La Delibera della Sezione autonomie della Corte dei Conti
Con la Delibera n. 17/2023 la Sezione autonomie della Corte dei Conti ha introdotto un principio di diritto in gran parte innovativo rispetto alla prassi in uso in tutti gli enti locali.
Il principio enunciato può essere così riassunto: “Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia in termini di competenza che di cassa, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative”.
Ed esaminando la richiesta della Sezione Toscana che rimette alla Sezione Autonomie la questione, il Collegio precisa che: “Le entrate indicate dalla Sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione”.
In materia di entrate a destinazione vincolata per cassa, il principio enunciato dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, su rinvio della Sezione di Controllo Toscana, impone la revisione della giacenza della cassa vincolata per tutti gli enti.
Nel dettaglio, il principio enunciato conduce a dover considerare vincolate in termini di cassa:
Si apre dunque un nuovo scenario per gli Enti: a quelle entrate incassate che costituiscono la cassa vincolata secondo il comportamento comune (quelle con vincolo derivante da trasferimenti o da finanziamenti) si aggiungono tutte quelle indicate dalla Sezione Autonomie.
Cosa fare entro l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2023
Dal punto di vista operativo, entro il termine di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2023 si dovrà:
L'effetto della nuova maniera di considerare i vincoli di cassa non potrà che essere di incremento della giacenza vincolata e di contestuale riduzione delle giacenze libere.
I Revisori dovranno vigilare affinché si dia corso all'adempimento; e dovranno anche avere attenzione al controllo, in sede di rendiconto 2023, delle risorse vincolate per competenza nell'Allegato A/2, conciliandone l'ammontare con i vincoli di cassa.
E per gli enti con scarsa liquidità si determinerà senz'altro una situazione complessa e meritevole di esame critico: l'incremento della cassa vincolata comporterà per essi la fattispecie di cui all'art. 195 c. 2 TUEL, con la conseguente impossibilità di applicare avanzo di amministrazione non vincolato.
Le verifiche di cassa dell'Organo di Revisione, nella loro cadenza trimestrale, dovranno necessariamente monitorare anche la composizione della cassa vincolata, ad evitare sforamenti dell'anticipazione di tesoreria e impropri utilizzi delle risorse contenute nel risultato di amministrazione.
Il suggerimento è di richiedere che sia posta in essere una Determina di accertamento della Cassa vincolata al 31.12.2023 alla luce del nuovo principio enunciato, e che sia immediatamente verificato – oltre alla regolazione contabile come sopra accennata – che vi sia capienza nell'anticipazione di tesoreria ex art. 222, TUEL.
Qualora i vincoli apposti alla cassa secondo il disposto della Sezione Autonomie riducano la giacenza libera al di sotto della soglia del ricorso all'anticipazione, è da ricordare che l'Ente dovrà adottare una specifica Delibera di Giunta da notificare immediatamente al Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 c. 2 TUEL.
Fonte: Delibera Sezione autonomie Corte dei Conti n. 17/2023
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