martedì 19/12/2023 • 10:06
Ok alla compensazione dei crediti di imposta edilizi, acquisiti a mezzo di ‘‘cessione del credito'' con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta (n. 478/2023) in tema di compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020. L'Agenzia ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, nel senso che l'istante può compensare i crediti di imposta edilizi, acquisiti a mezzo di ‘‘cessione del credito'' sulla cui legittimità l'Agenzia non si pronuncia, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto direttamente dal citato comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Secondo quanto disposto dall'articolo 121, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, alla compensazione orizzontale dei crediti d'imposta di cui si discute «[n]on si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legge 1 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». Nel caso di irregolare utilizzo dei crediti in parola per compensare i debiti d'imposta o contributivi, sono applicabili le disposizioni contemplate dall'articolo 121 commi 5 e 6 del decreto legge n. 34 del 2020, secondo cui «Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. FONTE: Risp. AE 18 dicembre 2023 n. 478
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Paolo Parisi
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