martedì 19/12/2023 • 09:30
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 18 dicembre 2023 n. 479, ha precisato che è ammessa la possibilità di ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui per mero errore il beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.
redazione Memento
Il caso oggetto di interpello L'istante riferisce all'Agenzia delle Entrate di aver effettuato con atto avente efficacia giuridica a partire dal 1° settembre 2021 un'operazione straordinaria di scissione che ha comportato il trasferimento di un ramo d'azienda alla società [BETA]. A tal proposito, comunica che al ramo di azienda attribuito a [BETA] pertenevano un certo numero di contratti di acquisto per i quali la Società ha inizialmente continuato a ricevere dai rispettivi fornitori - successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione fatture che, pur se ancora intestate alla stessa Società (a causa, presumibilmente, di un non tempestivo adeguamento dell'anagrafica cliente da parte di questi fornitori), erano in realtà di esclusiva competenza della beneficiaria [BETA], nei confronti della quale, pertanto, avrebbero dovuto essere emesse. A causa della non corretta intestazione delle fatture [BETA], la Società le ha in un primo momento annotate nei propri registri, computando in detrazione la relativa IVA nelle liquidazioni periodiche riferite agli ultimi mesi del 2021. Successivamente, nei primi mesi del 2022, nell'ambito delle procedure di compliance condotte a livello di gruppo, la Società si è quindi accorta dell'errore e ha provveduto a sanare le irregolarità effettuando, nell'aprile del 2022, un ravvedimento operoso con cui ha riversato l'IVA (indebitamente) detratta pagando le sanzioni nella prevista misura ridotta (il ravvedimento 2022). Coerentemente, non ha incluso le fatture [BETA] nella propria dichiarazione mod. IVA 2022 per il periodo d'imposta 2021, presentata in data 29 aprile 2022. Ciò nondimeno dopo aver presentato la dichiarazione IVA per il 2021, la Società, sulla base di un più approfondito esame, si è accorta che, tra le fatture [BETA] oggetto del ravvedimento 2022, erano state erroneamente incluse anche tre fatture riferite a contratti non ricompresi nell'operazione di scissione, per le quali, pertanto, la Società aveva diritto alla detrazione. Le fatture in questione, infatti, si riferivano alla locazione di un complesso immobiliare che la Società utilizzava (e utilizza) per lo svolgimento della propria attività. Si tratta, in particolare, della fattura n. 3 del 1° settembre 2021, della fattura n. 4 del 1° dicembre 2021 e della fattura n. 5 del 15 dicembre 2021, che [GAMMA] in qualità di locatore ha emesso nei confronti della Società quale conduttore in via anticipata rispetto alla maturazione dei relativi canoni, essendo relative rispettivamente al canone di locazione del quarto trimestre 2021 e del primo trimestre 2022, nonché all'indicizzazione ISTAT del canone di locazione prevista contrattualmente (le fatture [GAMMA]). Le fatture [GAMMA] erano di pertinenza della Società e non avrebbero dovuto essere incluse tra le fatture [BETA] oggetto del ravvedimento 2022. Per lo stesso complesso sussisteva (e tutt'ora sussiste) un contratto di sublocazione con cui la Società aveva concesso in uso alcuni locali proprio alla stessa [BETA], alla quale fatturava i relativi canoni e servizi accessori; fatto, questo, che, se da un lato costituisce la miglior riprova che le fatture [GAMMA] riguardavano la Società, e non [BETA], dall'altro è probabilmente la causa dell'incertezza che ha portato la Società a includerle nel ravvedimento 2022 (giacché v'era un, sia pur indiretto, riferimento [BETA]). È appena il caso di precisare che, ovviamente, da parte sua [BETA] non ha mai registrato le fatture [GAMMA], né tantomeno detratto la relativa imposta. Ritenendo, quindi, di essere incorsa in un mero errore, l'istante chiede di all'Agenzia delle Entrate di chiarire l'esistenza del diritto della Società a recuperare la detrazione dell'IVA afferente alle fatture [GAMMA] e, poi, le modalità con cui tale recupero possa avvenire. La risposta delle Entrate L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 18 dicembre 2023 n. 479, ricorda che è ammessa la possibilità di ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui per mero errore il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente. Tale circostanza sembrerebbe essersi realizzata nella fattispecie oggetto di interpello, ove secondo quanto dichiarato, per errore l'istante ha riversato all'erario l'IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, così omettendo di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l'imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse da Nuova Fiera Property srl nel 2021. Per l'effetto, pur in presenza del duplice presupposto (sostanziale e formale), il diritto alla detrazione non è stato esercitato ''tempestivamente'', ovvero entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificate tali condizioni. Resta, dunque, possibile ''integrare'', non oltre i termini stabiliti dall'art. 57 DPR 633/72, l'originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate. Per completezza, si osserva che non costituisce ostacolo all'adozione del comportamento innanzi descritto, e quindi al recupero dell'IVA non detratta, la circostanza che l'istante abbia effettuato il cd ravvedimento 2022 con riferimento all'imposta detratta con le liquidazioni periodiche. Fonte: Risp. AE 18 dicembre 2023 n. 479
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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