lunedì 18/12/2023 • 13:00
L’INPS, con Mess. 15 dicembre 2023 n. 4496, informa che è stato rilasciato in via sperimentale, nell’ambito della piattaforma unica delle prestazioni di integrazione salariale OMNIA IS, un servizio di alert per i datori di lavoro per ricordare il termine per l’invio dei flussi UniEmens e UNICIG41.
redazione Memento
Nell’ambito delle funzionalità che rientrano nella nuova piattaforma unica delle prestazioni di integrazione salariale OMNIA IS, è stato rilasciato in via sperimentale un nuovo servizio dedicato ai datori di lavoro e agli intermediari, volto ad avvisare dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UniEmens e UNICIG41, contenenti, rispettivamente: i dati per conguagliare le prestazioni di integrazione salariale anticipate ai lavoratori; i dati necessari all’Istituto per il pagamento diretto delle medesime prestazioni. Il servizio è stato avviato sperimentalmente relativamente alle prestazioni a pagamento diretto, e i datori di lavoro destinatari di autorizzazioni in scadenza tra la data del 1° dicembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, riferite a domande di CIGO/FIS/Fondi di Solidarietà, hanno ricevuto un avviso che li ha informati della predetta scadenza per l’invio dei flussi UNICIG41. Nel 2024 il nuovo servizio andrà a regime e riguarderà sia le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto sia quelle a conguaglio rientrando, quindi, nelle nuove funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma OMNIA IS. Questo quanto comunicato dall’INPS con il Mess. 15 dicembre 2023 n. 4496. Quali sono i termini previsti? Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. N.B. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Come funziona il servizio? Il sistema di alert avvisa, con apposita comunicazione inviata tramite PEC, i datori di lavoro che hanno presentato una domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) o di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) o di un Fondo di solidarietà bilaterale, autorizzata dall’Istituto, dell’approssimarsi dei termini decadenziali previsti. Fonte: Mess. INPS 15 dicembre 2023 n. 4496
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