sabato 16/12/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al trattamento ai fini IVA e imposte dirette da applicare alle ''ricariche'' dell'autovettura a trazione elettrica di un agente di commercio.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al trattamento ai fini IVA e imposte dirette da applicare alle ''ricariche'' dell'autovettura a trazione elettrica di un agente di commercio. In merito all'equiparazione al carburante dell'energia elettrica destinata alle ''ricariche'' delle autovetture elettriche, va rilevato che in materia del c.d. bonus carburante ai dipendenti, nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 è stato evidenziato che ''l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli''. Alla luce di tale quadro normativo, si ritiene che rientri nel ''carburante per autotrazione'' di cui al menzionato comma 1bis anche la componente di energia elettrica destinata all'alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche. Di conseguenza, l'energia elettrica effettivamente utilizzata per l'alimentazione/ricarica di una simile autovettura sarà deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1bis dell'art. 164 TUIR, alle condizioni ivi indicate. Naturalmente, spetterà al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l'entità e il costo dell'energia elettrica utilizzata per il ''rifornimento'' della propria autovettura ai fini della deducibilità (per intero o pro quota a seconda dei casi) del relativo componente negativo di reddito. Nel caso in esame, l'Istante potrà dedurre dal proprio reddito d'impresa, nei limiti dell'80 per cento (stante la dichiarata attività di agente di commercio), la spesa afferente all'energia elettrica effettivamente destinata all'alimentazione/ricarica della propria autovettura nel rispetto delle condizioni dell'art. 164 c. 1 e 1bis TUIR, ancorché la sua alimentazione/ricarica sia effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico (c.d. wall box) situata nei locali dello stesso Istante destinati a uso promiscuo della propria attività d'impresa e purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l'utilizzo di detta energia come ''carburante''. FONTE: Risp. AE 15 dicembre 2023 n. 477
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