venerdì 15/12/2023 • 11:58
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le prime FAQ sulla nuova pagina dedicata al CESOP, il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti transfrontalieri.
redazione Memento
Il 14 dicembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le prime FAQ sulla nuova pagina dedicata al CESOP, il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti transfrontalieri, attivo dal 1° gennaio 2024. Di seguito si riportano le risposte nel dettaglio: 1) se la casa madre vuole effettuare l'invio della comunicazione sui servizi di pagamento (di cui all'art. 40 quater DPR 633/72) per conto della branch italiana, deve essere registrata nella sezione “Indagini finanziarie” del REI. Inoltre, nella comunicazione la casa madre deve essere indicata come SendingPSP, mentre la branch italiana deve essere indicata come ReportingPSP; 2) per inviare una comunicazione CESOP per mezzo del SID è necessario essere in possesso di un codice fiscale valido. Ne consegue che: se il Sending PSP e il Reporting PSP sono lo stesso soggetto, il Sending PSP deve essere omesso, mentre il Reporting PSP va necessariamente identificato con il codice fiscale nel campo PSPId e con Other nel campo PSPIdType; se il Sending PSP e il Reporting PSP sono due soggetti distinti e il Reporting PSP non è in possesso di un codice fiscale, entrambi i soggetti vanno identificati con il codice fiscale nel campo PSPId e con Other nel campo PSPIdType; se il Sending PSP e il Reporting PSP sono due soggetti distinti e il Reporting PSP non ha un codice fiscale, il Sending PSP va identificato con il codice fiscale nel campo PSPId e con Other nel campo PSPIdType, mentre il Reporting PSP va identificato con il BIC nel campo PSPId e con BIC nel campo PSPIdType; 3) un'operazione di pagamento effettuata da un operatore localizzato nella Repubblica di San Marino è sempre esclusa dall'applicazione della misura, qualunque sia la localizzazione del beneficiario; 4) la comunicazione zero (nessuna operazione di pagamento da comunicare) è facoltativa, ma raccomandata in quanto permette un primo adempimento dell'obbligo comunicativo; 5) devono essere comunicati soltanto i pagamenti in cui il PSP (prestatore di servizi di pagamento) del beneficiario è localizzato in uno Stato terzo; Le FAQ si inseriscono nel contesto del nuovo obbligo di comunicazione e conservazione dei pagamenti elettronici per contrastare le frodi IVA nell'e-commerce, operativo dal 1° gennaio 2024. Nel dettaglio, i prestatori di servizi di pagamento (Psp) devono tenere dei registri sui pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e sui relativi beneficiari e, inoltre, devono comunicare le operazioni alle autorità fiscali degli Stati membri. Queste ultime raccolgono le informazioni ricevute e le trasmettono con apposito file al “CESOP” (Central electronic system of payment information), la banca dati europea sui pagamenti elettronici. Il CESOP, quindi, fornirà un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mette i risultati a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc.
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