Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in continuità con i progetti di innovazione in atto nell'Istituto, l'INPS comunica che è esteso a tutte le Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS, il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che già consente ai cittadini, ai medici certificatori e agli Istituti di patronato di inoltrare online all'Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (cfr. il messaggio n. 1060 del 17 marzo 2023).
Tale servizio è fruibile nell'ambito delle commissioni mediche INPS che operano in convenzione con le Regioni (CIC) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Descrizione del servizio
Le citate Associazioni di categoria, per mezzo di un operatore abilitato, possono allegare la necessaria documentazione sanitaria su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l'operatore deve essere preventivamente profilato dall'amministratore delle utenze come:
Operatore funzione di allegazione sanitaria
Invalidità civile - Invio Documentazione Sanitaria (Id 3169).
Gli operatori abilitati delle Associazioni di categoria possono accedere all'applicativo attraverso il sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it) a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali SPID (di livello 2 o superiore) in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione della documentazione.
La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può, dunque, essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori opportunamente abilitati. L'operatore che allega la documentazione sanitaria può consultare la documentazione stessa entro 48 ore dalla data dell'inoltro, decorso tale termine non sarà più possibile procedere alla sua consultazione, ma sarà sempre possibile visualizzare la richiesta di allegazione.
Tipologie di domande per le quali è fruibile il servizio
Il servizio attualmente interessa:
le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l'INPS effettua l'accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni. È possibile allegare la documentazione sanitaria su domande di prima istanza e di aggravamento solo se la domanda è stata presentata dall'Associazione;
tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (decreto-legge n. 90/2014). In questo caso l'INPS invia una comunicazione mediante lettera, con l'informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui al citato articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione.
Tempo di fruizione del servizio
È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l'iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).
La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato .PDF e di dimensione massima di 2 MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l'emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, le Associazioni di categoria si impegnano ad adottare tutte le misure idonee di sicurezza utili affinché la documentazione sanitaria sia trattata con la massima discrezione e riservatezza e non sia disponibile e accessibile a soggetti diversi da quelli autorizzati al trattamento dei dati ivi contenuti.
FONTE: Mess. INPS 12 dicembre 2023 n. 4454