giovedì 14/12/2023 • 06:00
In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 DL 34/2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego.
redazione Memento
Il giudice tributario non può decidere in merito allo scarto telematico del contributo a fondo perduto Covid19: è quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza 34851/2023, con la quale hanno respinto il ricorso di una Srl la quale si era vista rigettare il contributo dal Fisco per assenza di requisiti. La Cassazione ha evidenziato che «In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall'Agenzia delle Entrate (c.d. scarto telematico)». Secondo la Corte, deve escludersi la possibilità di estendere la portata del richiamo alla disciplina processuale dettata dal d.lgs. n. 546 del 1992, contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 25, comma dodicesimo, del d.l. n. 34 del 2020, oltre il limite delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti di recupero adottati dall'Agenzia delle Entrate, ricomprendendovi anche quelle riguardanti il riconoscimento e l'erogazione del contributo a fondo perduto: l'esclusione della natura tributaria di tale beneficio impone infatti un'interpretazione restrittiva della norma in esame, avente l'effetto di circoscriverne l'ambito applicativo alla sola ipotesi da essa espressamente contemplata, e ciò anche in considerazione della natura speciale della giurisdizione tributaria, che ne precludel'estensione a controversie aventi un oggetto estraneo alla materia ad essa attribuita. Condivisibilmente, in proposito, l'ordinanza di rimessione richiama il principio, enunciato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui il carattere speciale della giurisdizione tributaria, preesistente alla Costituzione ed imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, fa sì che, nella modificazione del suo oggetto, il legislatore ordinario incontri il duplice limite di «non snaturare» le materie ad essa originariamente attribuite e di assicurarne la conformità a Costituzione: l'identità della «natura» delle predette materie costituisce infatti una condizione essenziale, operante in riferimento ad ogni modifica legislativa riguardante l'oggetto di tale giurisdizione, e necessaria affinché la stessa possa qualificarsi come una consentita «revisione», e non si traduca quindi nell'introduzione di un «nuovo» giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost. FONTE: Cass. SU 13 dicembre 2023 n. 34851
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Andrea Amantea
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