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venerdì 15/12/2023 • 06:00

Fisco Dal 1° gennaio 2024

Fattura elettronica: obbligo per tutti i soggetti in regime di franchigia

L'emissione della fattura elettronica, dal 1° gennaio 2024, sarà obbligatoria anche per i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario o in regime speciale ex L. 398/91, indipendentemente dall'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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Autorizzazione comunitaria all'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti in regime di franchigia

Il Governo italiano, nel mese di marzo 2021, aveva chiesto l'autorizzazione di estendere l'ambito di applicazione della fatturazione elettronica al fine di includere i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'art. 282 Direttiva 2006/112/CE.

Su tale misura, la Commissione europea, nel mese di novembre 2021, aveva elaborato una proposta di decisione successivamente adottata con la decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE, con la quale il Consiglio europeo, oltre ad autorizzare l'Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ha permesso l'estensione dell'ambito di applicazione della fatturazione elettronica anche ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

Sul fronte nazionale, la Corte dei conti, nel “Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica”, aveva già segnalato l'esigenza di armonizzare le previsioni in materia di fatturazione elettronica, superando gli esoneri previsti e, in particolare, quelli che riguardano la platea dei soggetti in regime forfetario, che, pur non essendo tenuti alla liquidazione e dichiarazione IVA, sono già obbligati alla certificazione fiscale e, in quanto operanti nel commercio al dettaglio, rientrano nell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ciò in considerazione del rilievo che assume, per il corretto funzionamento dell'intero sistema, la conoscenza completa degli scambi intercorsi tra tutti gli operatori economici. A questo riguardo, il passaggio generalizzato alla fatturazione elettronica consente di gestire completamente in via informatizzata i processi di registrazione, liquidazione e dichiarazione IVA. Esso appare necessario, dunque, anche per consentire all'Amministrazione finanziaria di erogare i servizi di precompilazione delle dichiarazioni con il massimo dei benefici proprio nei confronti degli operatori in regime forfetario.

Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti in regime di franchigia è stata disposta dall'art. 18 DL 36/2022 (decreto PNRR 2), prevedendola, a partire dal 1° luglio 2022, per i soggetti che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi superiori a 25.000 euro, e per tutti gli altri, dal 1° gennaio 2024.

In particolare, il comma 2 dell'art. 18 DL 36/2022 ha modificato l'art. 1 c. 3 D.Lgs. 127/2015, sopprimendo la parte della norma che esonerava dall'obbligo di fatturazione elettronica:

  • i soggetti in “regime di vantaggio” previsto per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all'art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011;
  • i soggetti forfetari, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro, di cui all'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014;
  • le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Il comma 3 dell'art. 18 DL 36/2022 ha stabilito che la disposizione di cui al comma 2 si applica, a partire dal 1° luglio 2022, per i soggetti che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, e a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta alla FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022, ha chiarito che l'obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 soltanto per i soggetti passivi in regime di franchigia che, nell'anno 2021, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori alla soglia di 25.000 euro, mentre gli altri contribuenti tale obbligo si applicherà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2022. In questo modo, l'Amministrazione finanziaria aveva escluso la necessità di emettere la fattura elettronica, dal 1° gennaio del 2023, per i soggetti che avevano fatturato più di 25.000 euro nell'anno 2022.

Il citato comma 3 dell'art. 18 DL 36/2022 ha, inoltre, previsto che, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97 non si applicano ai soggetti per i quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Generalizzazione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024

Alla luce di quanto sopra esposto, dal 1° gennaio 2024, l'emissione della fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario o in regime speciale ex L. 398/91, indipendentemente dall'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.

Tali soggetti dovranno, pertanto, dotarsi di un sistema informatico che consenta l'emissione della fattura in formato elettronico. A tal fine, gli stessi potranno utilizzare, in via alternativa, il servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate, con accesso all'area riservata del sito Internet o il servizio, normalmente a pagamento, messo a disposizione dagli operatori di mercato.

In caso di invio tardivo della fattura, si applica la sanzione proporzionale dal 90% al 180% dell'imposta, con un minimo di 500 euro. La sanzione è variabile dal 5% al 10% dell'imposta se la violazione è relativa ad operazioni non imponibili, esenti o non soggette, mentre si applica la sanzione fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

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