mercoledì 13/12/2023 • 06:00
La norma transitoria che ha sostituito le prestazioni occasionali in agricoltura trova nella circolare Inps 102/2023 le indicazioni delle caratteristiche dei soggetti interessati e degli obblighi contributivi. Tali indicazioni non possono essere considerate tempestive poiché arrivano a distanza di quasi un anno dalla Legge 197/2022 “Legge di Bilancio 2023” che ha introdotto il particolare e transitorio contratto occasionale per il settore agricolo.
La Circolare Inps n.102 del 12 dicembre 2023 riprende la trattazione, e offre indicazioni circa l'utilizzo delle prestazioni occasionali a tempo determinato nel settore agricolo. Medesimo argomento era già stato affrontato con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023. La modifica ad opera dell'articolo 1, commi 342 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha comportato il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale (CPO) per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura dal 1° gennaio 2023, e contemporaneamente l'inserimento del “Lavoro occasionale in agricoltura” con l'intento di semplificare l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato nel comparto produttivo agricolo e assicurando, nel contempo, ai prestatori interessati, le tutele proprie previste dal rapporto di lavoro subordinato. L'Inps ha deciso di battezzare, in linea con la moda di crasi delle nomenclature, il Lavoro Occasionale in Aricoltura: LOAgri. Caratteristiche LOAgri Non ci troviamo di certo di fronte ad una novità, è stato il comma 344 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 a definire le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti: disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, soggetti in semilibertà. Possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (di seguito, anche OTDO) soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (che non siano stati quindi precedentemente assunti né con un contratto a tempo determinato, OTD, né a tempo indeterminato, OTI) nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri. Il venire meno (comunicato dal lavoratore), nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso. L'istituto detta le caratteristiche dell'istituto: subordinazione, temporaneità del rapporto, occasionalità delle prestazioni e la limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale). La durata del contratto può essere massimo di dodici mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative. I contratti di LOAgri possono essere stipulati esclusivamente dai datori di lavoro che operano nel settore economico dell'agricoltura e che sono iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell'INPS; gli stessi devono poi rispettare i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Vista la volontà di stagionalità, connessa ai cicli naturali, è esclusa l'applicabilità della normativa alle mansioni impiegatizie che possono essere svolte presso un'impresa agricola. L'Inps evidenzia infine come non vi sia limitazione, al contrario del contratto di prestazione occasionale, nel numero di lavoratori impiegati presso l'azienda utilizzatrice. La disciplina del LOAgri ha carattere transitorio in quanto si applica per il biennio 2023-2024. Obblighi a carico del datore di lavoro I datori di lavoro agricolo prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale, sono tenuti ai seguenti due adempimenti: 1. verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'assunzione attraverso un'autocertificazione; 2. inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. (La stessa comunicazione vale come comunicazione “trasparente” al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152) I 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. L'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva. Anche in questo caso la retribuzione non può essere corrisposta al lavoratore in contanti. La normativa del LOAgri, all'articolo 1, comma 354, della legge n. 197/2022, prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'ipotesi di superamento del limite di durata di 45 giornate annue per singolo lavoratore. E' inoltre prevista una sanzione a carico del datore di lavoro da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulti accertata una violazione, consistente sia nell'utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono prestare LOAgri, sia nella violazione dell'obbligo di comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, a meno che tali violazioni non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Contribuzione previdenziale Per quanto concerne le modalità di adempimento dell'obbligo contributivo per i rapporti di lavoro occasionale agricolo, il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, che, in ottica di semplificazione è comprensiva quindi anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati. Pertanto, d'intesa con l'INAIL, i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato: a) dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. b) utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”; c) effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa (come concordato con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viste le peculiari modalità di liquidazione e riscossione della contribuzione agricola unificata) unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall'Istituto tramite Cassetto previdenziale. Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono OTDO verrà effettuato mediante l'applicazione delle aliquote previste per i lavoratori OTD indipendentemente dall'ubicazione territoriale. Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, verranno pertanto abbattute del 68%, mentre la contribuzione contrattuale sarà applicata con le consuete modalità. Voci contributive Aliquota Totale Contributi a carico dell'azienda Contributi a carico del lavoratore Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84 Quota base 0,1100 0,1100 Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250 Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185 Disoccupazione 2,7500 2,7500 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400 Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000 CIS operai agricoli 1,5000 1,5000 Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830 Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300 Assegni familiari 0,4300 0,4300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300 Totale OTD 46,7365 37,8965 8,84 Totale OTDO 20,9669 12,1269 8,84 La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno ed è inoltre cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Fonte: Circ. INPS 12 dicembre 2023 n. 102
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Giovanni Cruciani
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