mercoledì 13/12/2023 • 06:00
L'incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro rappresenta la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfetario e l'ingresso nel regime ordinario, con i conseguenti adempimenti previsti ai fini IVA.
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L'art. 1, comma 54, lett. b), della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede la fuoriuscita dal regime forfetario dall'anno in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, nel qual caso l'IVA è dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento della soglia.
Passaggio al regime IVA ordinario
Come chiarito dalla circolare n. 32/E/2023, l'incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento dei 100.000 euro rappresenta la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfetario e l'ingresso nel regime ordinario, con i conseguenti adempimenti previsti ai fini IVA.
In considerazione, infatti, del richiamo ai ricavi o compensi “percepiti”, ai fini del superamento del limite di 100.000 euro assume rilevanza l'incasso dei medesimi e non l'emissione della relativa fattura.
Pertanto, la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre la relativa IVA. Laddove, invece, l'incasso avvenga in un momento successivo all'emissione della fattura, gli obblighi IVA vanno assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo e, inoltre, la relativa fattura deve essere integrata, ex art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, anche se emessa anteriormente all'incasso medesimo.
A titolo esemplificativo, se il soggetto in regime forfetario ha conseguito in corso d'anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, nel momento in cui effettua un'operazione del valore imponibile di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la relativa fattura applicando l'IVA sul medesimo valore di 20.000 euro.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione, non assoggettando ad IVA l'operazione fino all'importo che concorre al raggiungimento della soglia di 100.000 euro, in linea con la posizione espressa dalla Corte di giustizia UE, che – alla luce della finalità perseguita dal regime di esonero dall'IVA, vale a dire la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese e dell'Amministrazione finanziaria – nega la possibilità di effettuare artificiosi calcoli separati in relazione alla medesima operazione (causa C-265/18)
In sintesi, a partire dall'incasso che comporta il superamento del limite di 100.000 euro, rientrano nel regime ordinario non solo l'operazione che ha generato l'incasso, ma anche, da un lato, le operazioni effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso e, dall'altro, le operazioni effettuate successivamente all'incasso e non ancora fatturate.
Nella dichiarazione IVA relativa all'anno nel quale è stata superata l'anzidetta soglia occorre, quindi, evidenziare, oltre all'operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate successivamente all'incasso e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate e fatturate successivamente all'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.
Restano, invece, soggette al regime forfetario le operazioni fatturate anteriormente all'incasso che ha comportato il superamento della soglia.
Nella dichiarazione IVA relativa all'anno nel quale è stata superata la soglia, tali operazioni non devono essere evidenziate neppure nell'ipotesi in cui i relativi corrispettivi siano stati incassati successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro.
L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente, che sia fuoriuscito dal regime forfetario nell'anno 2023, consegua ricavi o compensi in misura non superiore a 85.000 euro nell'anno 2024, può, se sussistono gli ulteriori presupposti, rientrare nel regime agevolato a partire dall'anno 2025, anche se nell'anno 2023 ha superato il limite di 100.000 euro.
Rettifica dell'IVA non detratta
Il superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno dà diritto all'esercizio della detrazione non operata durante l'applicazione del regime forfetario, in base all'art. 19-bis2, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate conferma che la rettifica della detrazione deve essere effettuata nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la soglia è stata superata, dovendosi escludere che l'IVA a credito conseguente alla rettifica possa essere scomputata in sede di liquidazione periodica.
La rettifica ha per oggetto l'imposta assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili e sugli acquisti di beni/servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento dell'incasso del corrispettivo dell'operazione che comporta il superamento del limite di 100.000 euro.
Stante il cambiamento di regime in corso d'anno, la rettifica dell'imposta non detratta deve essere operata tenendo conto della natura dei beni acquistati e, ove necessario, del periodo compreso fra la data dell'acquisto e la data di fuoriuscita dal regime forfetario, nel qual caso il calcolo della rettifica della detrazione va effettuato considerando il numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal regime forfetario.
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