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martedì 12/12/2023 • 06:00

Fisco DALLE SEZIONI UNITE

Crediti inesistenti e non spettanti: termine di decadenza per l’accertamento

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza dell'11 dicembre 2023 n. 34419, si sono espresse in tema di crediti inesistenti e non spettanti, relativamente al termine di decadenza dell'accertamento tributario. 

a cura di

redazione Memento

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In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27 c. 16 DL 185/2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13 c. 5 terzo periodo D.Lgs. 471/97 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui all'art. 36-bis DPR 600/73, all'art. 36-ter DPR 600/73 e all'art. 54-bis DPR 633/72; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento. È questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza dell'11 dicembre 2023 n. 34419, si sono espresse in tema di crediti inesistenti e non spettanti, relativamente al termine di decadenza dell'accertamento tributario.  In sostanza, secondo le Sezioni Unite il più lungo termine decadenziale di otto anni riguarda soltanto i crediti inesistenti e non quelli non spettanti. Fonte: Cass. SU 11 dicembre 2023 n. 34419

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