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martedì 12/12/2023 • 06:00

Fisco LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

Compensi percepiti dai lavoratori sportivi: trattamento fiscale

Con la risposta dell'11 dicembre 2023 n. 474, l'Agenzia delle Entrate fornisce una prima indicazione sul trattamento fiscale dei compensi degli sportivi nell'annualità 2023, dove troviamo redditi di cui all'articolo 67 comma 1 lettera m) e compensi degli sportivi previsti dalla riforma del lavoro sportivo.

di Massimiliano Matteucci - Consulente del lavoro - Nexumstp Spa

di Martina Marinelli - Dottoressa - Nexum stp

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  • Tempo di lettura 1 min.
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In attesa della circolare dell'Agenzia delle Entrate che provveda a chiarire i numerosi dubbi fiscali, arriva una prima interpretazione fiscale grazie all'interpello 474/2023 con cui l'Agenzia risponde ad una istanza specifica su un caso molto importante.

Il caso indicato fa riferimento ad un'atleta che ha percepito compensi per il periodo gennaio-giugno 2023 pari ad euro 20.400 e compensi per il periodo luglio-dicembre 2023 pari ad euro 15.400.

L'istante ha richiesto a tal proposito chiarimenti in merito alla corretta applicazione della richiamata disciplina transitoria di cui all'art. 51 c. 1 bis D.Lgs. 36/2021.

Il contribuente ha proposto come soluzione quella riferita all'applicazione del regime dei 15 mila euro anche per il periodo in cui era vigente l'art. 67 c. 1 lett. m) Tuir.

Personalmente non ho mai condiviso questa interpretazione, ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è stata la risposta dell'Agenzia delle Entrate.

La risposta delle Entrate

L'Agenzia fornisce un comodo riepilogo della normativa fiscale che forma parte integrande del nuovo sistema di tassazione per i compensi sportivi, così come previsti dal D.Lgs. 36/2021, precisando che dal 1/7/2023 i compensi dei lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente/assimilato o autonomo.

L'articolo 51 (recante «Norme transitorie») al comma 1 bis, stabilisce che «Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67 c. 1 lett. m) DPR 917/86, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000».

L'Agenzia ricorda e precisa che sui redditi diversi era prevista la franchigia dei 10 mila euro, superati i quali vi era un assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta del 23% fino alla somma di Euro 20.658,28, con una maggiorazione dovuta alle addizionali comunali e regionali, ed al superamento una tassazione ordinaria.

A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del citato decreto legislativo, dunque, «sono esclusi da imposizione fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000».

Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1 bis dell'articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio – giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell'art. 69 Tuir.

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, l'Istante ha erogato compensi  nel primo semestre del 2023 applicando la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 25 L. 133/99 sulla parte eccedente l'importo di 10.000 euro; pertanto, dovrà assoggettare ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio –  dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro che, come illustrato, si riferisce all'intero periodo d'imposta 2023.

L'Agenzia ritiene quindi la franchigia come complessivamente neutra e, pertanto, laddove ci sia un pagamento sull'importo lo stesso non verrà considerato ai fini della franchigia stessa. È evidente che questo problema si riferisce solo all'annualità 2023, che in forza dell'entrata in vigore della riforma al 1° luglio 2023 ha creato delle difficoltà operative che piano piano si stanno risolvendo.

Fonte: Risp. AE 11 dicembre 2023 n. 474

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