sabato 16/12/2023 • 06:00
La Sezione Tributaria della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente al fine di risolvere il contrasto interpretativo esistente circa la legittimità dell'esercizio del potere di autotutela a sfavore del contribuente, in deroga al principio di unicità dell'accertamento e in correlazione con i presupposti che disciplinano l'accertamento integrativo.
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Il caso Un contribuente impugnava un avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2003 e in materia di Irpef, Iva e contributi previdenziali, emesso dall'Agenzia delle Entrate in sostituzione di altro avviso, fondato su accertamenti bancari, annullato tramite l'esercizio del potere di autotutela. I giudici di merito rigettavano il motivo di impugnazione circa la presunta illegittimità dell'accertamento integrativo in quanto l'Ufficio aveva annullato in autotutela l'originario avviso emendando l'errore che lo inficiava (ovvero la non considerazione di una delle movimentazioni bancarie verificate) senza procedere ad integrarlo ex post. Il contribuente ricorreva, quindi, in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 43 c. 4 DPR 600/73 e art. 57 c. 4 DPR 633/72 recanti il divieto di integrazione dell'accertamento in mancanza di nuovi elementi. Secondo il ricorrente, la sentenza d'appello era errata perché aveva escluso che l'accertamento impugnato (il secondo) fosse riconducibile ad un accertamento che, quanto meno limitatamene al maggior imponibile rispetto al primo, era un accertamento integrativo emesso in assenza dei presupposti di legge: il contribuente mett...
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