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Con le Faq pubblicate il 7 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai rimborsi spettanti agli eredi.

Nel dettaglio, con la prima Faq, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'apposizione della firma sul frontespizio dell'assegno, e quindi non sul retro, di fatto rende “non incassabile”.

L'ufficio dell'Agenzia potrà procedere con una seconda emissione soltanto dopo il termine di esigibilità del titolo (60 giorni dalla data di emissione), tenuto conto dei tempi di lavorazione di altre istanze.

Al fine di ridurre i tempi di erogazione del rimborso, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste, il codice Iban di un conto corrente bancario o postale per consentire l'accredito diretto, senza quindi emissione di assegno.

Qualora l'assegno si riferisca ad un secondo tentativo di pagamento, non andato a buon fine, il beneficiario dovrà inviare una specifica richiesta di ulteriore erogazione del rimborso all'ufficio territoriale dell'Agenzia.

La seconda Faq, invece, interessa la mancata ricezione di un assegno di rimborso da parte di uno degli eredi. 

Secondo le Entrate le possibili cause sono:

  • la quota di rimborso spettante potrebbe essere stata accreditata sul conto corrente bancario o postale comunicato all'Agenzia;
  • potrebbero esserci somme a suo carico iscritte a ruolo; in questo caso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato la procedura per la compensazione volontaria prevista dall'art. 28-ter DPR 602/73 (l'agente della riscossione notificherà un invito al beneficiario del rimborso ad aderire alla compensazione volontaria per un importo corrispondente ai ruoli esistenti).

In ogni caso, l'Agenzia consiglia di collegarsi all'area riservata e consultare il “Nuovo Cassetto fiscale”, dove il contribuente può trovare lo stato di lavorazione di tutti i rimborsi fiscali a proprio favore.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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