Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto (art. 11 c. 4 D.Lgs. 47/2000), un elemento che incide sulla rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Con riferimento all'anno in corso, verosimilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, il sostituto d'imposta può valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 68 emessa lo scorso 7 dicembre in risposta al quesito prospettato da un Consiglio Nazionale.
Quesito
Come evidenziato dall'istante, la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576%, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023. Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970%) con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024. Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024), e il sostituto d'imposta dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità ove l'importo del credito risultasse superiore ad euro 5.000. Pertanto, l'istante chiede se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90% dell'imposta dovuta su tale importo.
Parere delle Entrate
Come anticipato, l'amministrazione finanziaria ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023. In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'art.13 D.Lgs. 471/97, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.
Fonte: Ris. AE 7 dicembre 2023 n. 68/E