Con la Circ. INAIL 6 dicembre 2023 n. 54 l'Istituto si esprime in merito alla determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023.
L'articolo 8, comma 1, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, stabilisce che alle rendite per inabilità permanente e per morte dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive, nonché agli assegni una volta tanto in caso di morte, sono applicabili le disposizioni contenute nel Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124. In particolare, il terzo comma del predetto articolo, nel testo modificato dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, prevede, a partire dal 1° luglio 1983, la rivalutazione della retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite (retribuzione convenzionale) con cadenza annuale e indica come parametro di riferimento le variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali dei medici radiologi ospedalieri, comprensive dell'indennità integrativa speciale. L'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nel confermare il meccanismo di rivalutazione annuale della suddetta retribuzione convenzionale, ha disposto che la rivalutazione possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita con il medesimo meccanismo. In mancanza del suddetto presupposto previsto per la rivalutazione ex articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche, ha previsto che - con effetto dall'anno 2000, e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno - la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente (nel seguito, Indice Foi Istat). Lo stesso articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha stabilito che gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. L'ultima variazione della retribuzione effettuata ai sensi del suddetto articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 risale al decreto ministeriale del 4 gennaio 2007 che, con decorrenza 1° gennaio 2005, ha fissato tale retribuzione in € 50.280,11. A partire dal 1° luglio 2006 e fino al 1° luglio 2019 , la rivalutazione annuale è stata disposta sulla base dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 con applicazione dell'Indice Foi Istat, in quanto i rinnovi contrattuali del personale della dirigenza medico/veterinaria del servizio sanitario nazionale (quadriennio normativo 2006-2009) per il biennio economico 2006-2007 e per il biennio economico 2008-2009 hanno determinato una variazione delle retribuzioni inferiore al 10%, soglia minima prevista dall'articolo 20 della legge n. 28 febbraio 1986, n. 41. Per effetto degli incrementi annuali legati all'Indice Foi Istat, l'importo della retribuzione convenzionale sulla base della quale è stata operata l'ultima rivalutazione applicata al settore, con decorrenza 1° luglio 2019, è pari a € 61.385,80.
Sulla base della nuova situazione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 132, su proposta del Commissario straordinario Inail, con decorrenza 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale annua in argomento è stata determinata nella misura di € 62.937,51.
Gli importi relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche dovuti ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 2023, n. 132, saranno liquidati d'ufficio sulla base della retribuzione sopra riportata e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di febbraio 2024.
FONTE: Circ. INAIL 6 dicembre 2023 n. 54