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  • Tempo di lettura 6 min.

Prima di affrontare l'argomento, è opportuno ripercorrere brevemente la recente evoluzione giurisprudenziale del concetto di “manifesta insussistenza del fatto” posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Nel maggio 2022, con una sentenza di sensibile portata interpretativa, che ha modificato anche la portata dell'onere probatorio posto in capo al datore di lavoro, la Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittima la parola “manifesta” in riferimento all'insussistenza del fatto che ha originato il licenziamento.

Il ragionamento dei giudici delle leggi, sul punto, ha qualificato la manifesta insussistenza del fatto quale “assenza – evidente e facilmente verificabile – dei presupposti che legittimano il recesso e come elemento rivelatore del carattere pretestuoso del licenziamento intimato”. Proseguendo, la Corte ha poi ritenuto che detta sussistenza non si presta a controvertibili graduazioni in chiave di “evidenza fenomenica”, ma si traduce piuttosto una alternativa netta, che l'accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi.

All'atto pratico, quindi, per la Corte Costituzionale, due sole sono le alternative che si possono verificare, e sono tra di loro esclusive ed escludenti: la prima è che il fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sussista, la seconda è c...

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