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  • Manovra 2024
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La ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari viene estesa anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione. Lo prevede il DDL Bilancio 2024, attualmente in corso di esame da parte delle Commissioni competenti. Al fine di comprendere la novità è bene riassumere brevemente cosa stabilisce l'art. 25-bis DPR 600/73, il quale dispone che i soggetti di tenuti ad effettuare la ritenuta sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 23 DPR 600/73, ad eccezione delle imprese agricole, che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'art. 11 TUIR per il primo scaglione di reddito, oggi del 23 per cento. La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni sopra indicate. Tuttavia, se i percipienti dichiarano ai loro committenti, p...

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