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sabato 09/12/2023 • 06:00

Fisco OMAGGI

Regali di natale: deduzione dei costi e detrazione dell’IVA

I professionisti e tutti i lavoratori autonomi che si apprestano, in vista delle prossime festività natalizie, a sostenere spese per omaggi per i propri dipendenti, clienti, fornitori e altri soggetti terzi, possono dedurre i costi e detrarre l'IVA in modalità differenti a seconda del soggetto destinatario e dell'importo dell'omaggio.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Imposte sui redditi

Imprese

Nei confronti delle imprese, gli oneri relativi ai beni omaggio distribuiti alla clientela sono deducibili con diverse modalità in funzione del valore unitario dei beni omaggiati. In tal senso, infatti:

1) se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50 euro (inclusa l'eventuale IVA indetraibile. Si veda: Ris. AE 12 marzo 2014, n. 27/E): il relativo onere è interamente deducibile (ex art. 108 c. 2 TUIR);

2) se il valore unitario dell'omaggio supera i 50 euro: le spese sono deducibili nel rispetto dei seguenti limiti (ex art. 108 c. 2 TUIR e DM 19 novembre 2008):

  • 1,5% dei ricavi e proventi (dell'attività caratteristica di cui all'art. 2425 c.c.) fino a 10 milioni di euro;
  • 0,6% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
  • 0,4% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Le eccedenze rispetto ai limiti riportati sono indeducibili e non sono riportabili negli esercizi successivi

Sono interamente deducibili anche più omaggi – purché separatamente confezionati – effettuati nei confronti di uno stesso soggetto a condizione che il relativo valore unitario risulti non sia superiore a 50 euro.

Beni composti

Per gli omaggi composti da più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono.

Esempio: un cesto natalizio composto da tre diversi beni aventi un valore di 20 euro ciascuno, deve essere considerato come un unico omaggio del valore complessivo di 60 euro e, come tale, soggetto ai limiti di deducibilità sopra citati (si veda: Circ. AE 34/2009, paragrafo 5.4).

Beni autoprodotti

Per i beni autoprodotti (ovvero i beni alla cui ideazione, produzione, commercializzazione è diretta l'attività di impresa oppure commissionati a terzi e acquistati per la successiva rivendita):

  • per individuare le spese di rappresentanza (da assoggettare al regime di deducibilità previsto dall'art. 108 c. 2 TUIR) assume rilevanza il valore di mercato dell'omaggio;
  • una volta qualificata la spesa come spesa di rappresentanza (ossia se il bene ha un valore di mercato superiore a euro 50), al limite di deduzione di 50 euro concorre, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno ad euro 50 (diversamente, qualora il valore normale dell'omaggio autoprodotto dovesse essere inferiore o uguale ad euro 50, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale).

Esempio: per un omaggio autoprodotto avente un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro:

  • l'omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50 euro);
  • ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l'importo di 40 euro (ossia il costo di produzione effettivo).

Beni omaggio ai dipendenti

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente (comprese quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità, e quindi quelle per omaggi ai dipendenti) sono totalmente deducibili (ai sensi dell'art. 95 c. 1 TUIR) salvo quanto disposto dal successivo articolo 100, comma 1 (in base al quale le spese di  istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di essi sono deducibili dal reddito d'impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi).

In capo ai beneficiari, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

Tuttavia, per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, non sono imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d'imposta 2023, non superano, unitamente all'ammontare di altri eventuali fringe benefit, l'importo di 3.000,00 euro (limite così innalzato rispetto all'importo di € 258,23 previsto dall'art. 51 c. 3 TUIR. Si ricorda che, per poter essere considerati “fiscalmente a carico”, i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato a 4.000 euro annui per i figli di età non superiore a 24 anni). Viceversa, per i lavoratori con figli non a carico continuerà a trovare applicazione l'ordinario regime di esenzione previsto dall'art. 51 c. 3 TUIR, ovvero quello di 258,23 annui. A questo limite, i aggiungono i buoni benzina erogati ai dipendenti esclusi da imposizione per un massimo di 200,00 euro, ai sensi dell'art. 1 c. 1 DL 5/2023.

Lavoratori autonomi

Il costo dei beni ceduti gratuitamente alla clientela: è deducibile dal reddito professionale a titolo di spesa di rappresentanza (ex art. 54 c. 5 TUIR);

  • nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
  • a prescindere dal relativo valore unitario.

Lo stesso trattamento è applicabile anche ai fini IRAP. Nonostante la normativa di riferimento delle spese di rappresentanza sia contenuta nell'art. 108 TUIR (relativo alla determinazione del reddito d'impresa), secondo l'Agenzia delle Entrate (Circ. AE 13 luglio 2009 n. 34/E, paragrafo 1), la stessa deve applicarsi anche in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Quindi, anche nei confronti dei lavoratori autonomi, si rendono applicabili i criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza previsti dal DM 19 novembre 2008 (che richiede, oltre alla gratuità, l'inerenza e l'obiettivo di produrre benefici economici o la coerenza con pratiche commerciali di settore).

Viceversa, gli acquisti di omaggi operati dal professionista e destinati ai propri dipendenti sono classificabili tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili al 100% in base all'articolo 54 c. 1 TUIR. In questo caso l'IVA è indetraibile al 100% (art. 19 c. 1 DPR 633/72).

IVA

Per individuare il trattamento degli omaggi natalizi ai fini dell'IVA è necessario distinguere tra beni che non sono l'oggetto dell'attività̀ esercitata dall'impresa (sia essa commerciale o produttiva) ed i beni che, viceversa, costituiscono oggetto dell'attività̀ produttiva o commerciale della società̀.

Se il bene omaggio è oggetto dell'attività propria dell'impresa:

1) l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile;

2) la successiva cessione gratuita costituisce un'operazione rilevante ai fini IVA (ex art. 2 c. 2 n. 4 DPR 633/72), a prescindere dal valore del bene. Da ciò deriva l'obbligo di emissione della fattura e addebito dell'imposta. In questo caso, la rivalsa dell'IVA può non essere esercitata documentando l'operazione secondo una delle seguenti modalità alternative:

  • emissione di una fattura “omaggio” con l'applicazione dell'IVA (esercitando la facoltà di non addebitarla al cliente, specificando in fattura che si tratta di una “cessione gratuita senza rivalsa ai sensi dell'art. 18 DPR 633/72”);
  • emissione di un'autofattura in un unico esemplare, da annotare nel registro delle fatture emesse con indicazione che trattasi di “autofattura per omaggi”, con la possibilità di emettere un'autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese.

Viceversa, se il bene omaggio non rientra nell'attività propria d'impresa, occorre distinguere tra:

  • i beni aventi un valore unitario non superiore a 50 euro: per i quali l'IVA assolta all'acquisto è totalmente detraibile, mentre le relative cessioni non sono soggette ad IVA;
  • i beni aventi un valore unitario superiore a 50 euro: per i quali l'IVA assolta sull'acquisto è integralmente indetraibile e le successive cessioni sono escluse da IVA.

Esempio: se una società omaggia un cliente di un bene dalla stessa prodotto, l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'Iva come cessione di beni, a prescindere dal valore del bene omaggiato.

Se, viceversa, la stessa società regala una penna acquistata da terzi, l'operazione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA (sia se il valore del bene omaggiato è non superiore alla soglia di 50 euro sia se il valore supera la suddetta soglia, in quanto – in quest'ultima ipotesi – non è ammessa la detrazione IVA).

Trattamento fiscale

Nella seguente tabella riepiloghiamo il trattamento fiscale degli omaggi sopra illustrato.

OMAGGI

IVA

IRPEF-IRES

Tipo di omaggio

Detrazione all'acquisto

Cessione gratuita

Deducibilità spese acquisto

Beni non oggetto dell'attività

Costo unitario non superiore a 50 euro

SI

Esclusa

100%

Costo unitario superiore a 50 euro

NO

Esclusa

Nei limiti previsti dal DM 19 novembre 2008

Beni oggetto dell'attività

SI

Soggetta

Omaggi ai dipendenti (beni non oggetto dell'attività)

NO

Esclusa

Integrale (spese per prestazioni di lavoro)

Omaggi ai dipendenti (beni oggetto dell'attività)

SI

Soggetta

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