sabato 09/12/2023 • 06:00
Per le annualità d'imposta precedenti a quella in essere al 31 dicembre 2016, il raddoppio dei termini di accertamento opera unicamente se la denuncia di reato è inoltrata dall'Ufficio all'Autorità Giudiziaria entro il termine ordinario.
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La disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, al fine di contrastare le pratiche fiscali più insidiose, era stata introdotta nell'ordinamento tributario con il DL 223/2006 il quale prevedeva che, in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, i termini ordinari di accertamento si raddoppiavano relativamente al periodo di imposta in cui era stata commessa la violazione. Per risolvere il copioso contrasto giurisprudenziale sorto sull'interpretazione e applicazione di tale disciplina, il legislatore è intervenuto nel 2015 con due provvedimenti (l'art. 2 D.Lgs. 128/2015 e l'art. 1 c. 130-132 L. 208/2015). Con il primo, è stata disposta la sua operatività solo con la trasmissione della notizia di reato da parte dell'Ufficio finanziario entro la scadenza ordinaria per l'accertamento, facendo salvi gli effetti degli atti notificati entro la data di entrata in vigore del citato provvedimento (ovvero il 2 settembre 2015); con il secondo provvedimento è stata eliminata la distinzione tra termine ordinario e termine “raddoppiato” in relazione agli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2016...
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