lunedì 04/12/2023 • 06:00
La Cassazione esclude l'applicazione del termine più breve di cinque anni: anche per il canone, come per IRPEF, IRAP, IVA ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale (Cass. 29 novembre 2023 n. 33213).
redazione Memento
In tema di IRPEF, IRAP, IVA ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale ex art. 2948 c.c., c. 1, n. 4 ("per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"), in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. Il principio, già affermato in passato dalla giurisprudenza di legittimità, è stato ora estesodalla Corte di Cassazione anche alla riscossione del canone RAI. Così prevede la sentenza n. 33213 dello scorso 29 novembre 2023, con cui i Supremi giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla riscossione. Secondo quanto chiarito dagli Ermellini, relativamente ai crediti per TARSU, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., per cui, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nel caso di specie il ricorrente impugnava vittoriosamente in primo grado otto cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti erariali e tributi locali, contestando l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie. L'appello del concessionario della riscossione veniva rigettato. Secondo i giudici della Commissione tributaria regionale "i titoli esecutivi divenuti irretrattabili per carenza di impugnazione.... sono atti amministrativi non idonei di per sé - e in assenza di titolo giudiziale o di altro titolo idoneo per legge - a determinare l'effetto processuale di convertire il termine di prescrizione ordinario in quello decennale". La decisione, annullata dalla Cassazione su ricorso del concessionario, dovrà ora essere riformulata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, dovrà decidere applicando il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte. Fonte: Cass. 29 novembre 2023 n. 33213
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