Con il comma 44 della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), il legislatore aveva previsto la non concorrenza alla formazione della base imponibile Irpef dei redditi dei terreni dei soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), purché iscritti nella previdenza agricola. Tale agevolazione nasceva per via del momento di crisi attraversato dal comparto agricolo.
Nella relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017 si legge, infatti, che, a partire dal 2012, il comparto agricolo stava affrontando una delle crisi più incisive e durature del settore. Le cause di questa situazione venivano individuate nel perdurare della recessione, nelle difficoltà incontrate per l'individuazione di misure adeguate per uscire dalla crisi e nella forte riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli.
In tale contesto, il legislatore ha inteso intervenire con delle misure finalizzate a sostenere gli operatori del settore, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Il sostegno ha previsto, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.
Successivamente, però, visto il perdurare della crisi, il legislatore ha deciso di prorogare questa misura e, da ultimo, lo ha fatto con la legge di Bilancio dello scorso anno. In particolare:
la L. 160/2019, con il comma 183, ha previsto l'esonero Irpef per il 2020;
la L. 178/2020, con comma 38, ha previsto l'esonero Irpef per il 2021;
la L. 234/2021, con il comma 25, ha previsto l'esonero Irpef per il 2022;
la L. 197/2022, con il comma 80, ha previsto l'esonero Irpef per il 2023.
Il funzionamento della detassazione
La detassazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso delle qualifiche agricole di IAP e coltivatore diretto. É coltivatore diretto chi dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e che impiega manodopera dipendente non superiore a due terzi di quella occorrente, considerando oltre alla propria opera anche quella del proprio nucleo familiare (L. 604/1954); è, invece, imprenditore agricolo professionale chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali in agricoltura, dedica almeno la metà del proprio tempo lavorativo alla attività agricola e ricava da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro (D.Lgs. 99/2004).
Per beneficiare dell'agevolazione, inoltre, è richiesta l'iscrizione nella previdenza agricola e, quindi, versare i contributi agricoli.
L'Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E del 2022, ha precisato quello che, in realtà, era già stato anticipato in una risposta data in occasione di un evento organizzato dalla stampa specializzata nel 2017, vale a dire che l'agevolazione spetta ai soli titolari di redditi fondiari e che, pertanto, restano esclusi i soci delle società agricole in nome collettivo ed in accomandita semplice anche nel caso in cui abbiano optato per la tassazione su base catastale ai sensi dell'art. 1 c. 1093 L. 296/2006, in quanto il reddito che viene loro attribuito ha natura di reddito di impresa.
L'esonero è, invece, applicabile ai soci coltivatori diretti e IAP delle società semplici; in questa ipotesi, infatti, il reddito imputato per trasparenza ai soci è un reddito fondiario. A partire dall'anno 2019, l'esonero compete anche ai coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e purché partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare. Il comma 705 della L. 145/2018 ha, infatti, esteso al coadiuvante familiare con le caratteristiche prima descritte la medesima disciplina fiscale dei titolari dell'impresa agricola.
Le regole ordinarie
In assenza della proroga della misura agevolativa, tornano ad applicarsi le regole ordinarie.
Pertanto, anche coltivatori diretti e IAP devono dichiarare i redditi dominicali e agrari in base alle risultanze catastali e assoggettarli ad una doppia rivalutazione.
Il reddito dominicale che deve essere dichiarato dal soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e il reddito agrario che deve essere dichiarato dal soggetto che sul terreno svolge l'attività agricola.
Ovviamente, entrambi i redditi devono essere dichiarati dalla stessa persona se chi svolge l'attività agricola è anche il soggetto che possiede il terreno.
Come previsto dall'art. 3 c. 50 L. 662/96, ai soli fini delle imposte sui redditi, entrambi i redditi dominicale e agrario sono, anzitutto, soggetti alla rivalutazione percentuale pari all'80% per il reddito dominicale ed al 70% per il reddito agrario.
La rivalutazione non trova applicazione per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che rispettano un duplice requisito: non hanno ancora compiuto quaranta anni e sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
I redditi così rivalutati, sono poi soggetti ad una seconda rivalutazione del 30% da cui, tuttavia, sono esclusi i soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto e di IAP.
La dichiarazione dei redditi
Gli agricoltori che hanno beneficiato dell'esenzione Irpef sono comunque obbligati alla presentazione del modello di dichiarazione dei redditi. Infatti, come anche ricordato nella relazione illustrativa della legge di Bilancio 2017 prima citata, i redditi dominicali e agrari redditi devono comunque essere indicati in dichiarazione, salvo poi non concorrere alla formazione della base imponibile. Nel caso di società semplici in cui solo alcuni soci siano in possesso della qualifica agricola che consente di beneficiare dell'esonero, la società deve comunque compilare il modello di dichiarazione per fruire dell'esonero e poi attribuire il reddito imponibile solo ai soci che devono effettivamente assolvere le imposte.
Questo comportamento dovrà essere tenuto anche nel modello di dichiarazione dei redditi che verrà presentato nel 2024 con riferimento all'anno di imposta 2023.
A partire dall'anno di imposta 2024 e, quindi, nel modello Redditi 2025, si dovrà anche per gli agricoltori procedere alla compilazione “ordinaria”, vale a dire senza tener conto della detassazione (sempre se la detassazione verrà effettivamente cancellata).
In questo caso, per ciascun terreno posseduto, va compilato un rigo del quadro RA. Reddito agrario e reddito dominicale vanno indicati, rispettivamente nelle colonne 1 e 3, come risultano dalle visure catastali, quindi senza rivalutazione. I redditi rivalutati vanno invece indicati nelle colonne 11 e 12 (rispettivamente “reddito dominicale imponibile” e “reddito agrario imponibile”).