giovedì 30/11/2023 • 14:21
L'INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga destinati alle imprese industriali rientranti nei piani di sviluppo strategico delle Zone economiche speciali (ZES).
redazione Memento
In sede di conversione in legge del c.d. Decreto Asset (art. 12 quater DL 104/2023 conv. in L. 136/2023) è stata introdotta una disposizione relativa ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti in favore di imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico. Imprese destinatarie Le disposizioni si rivolgono ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale). Ciascuna ZES è istituita con DPCM, su proposta delle Regioni individuate dalla normativa europea come “meno sviluppate” e “in transizione”. Attualmente risultano istituite le seguenti Zone Economiche Speciali: ZES Abruzzo - ZES Calabria -ZES Campania - ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata – ZES Sicilia Orientale - ZES Sicilia Occidentale - ZES Sardegna. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria Rientrano nella disciplina derogatoria i trattamenti di CIGS concessi per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES. La disposizione si riferisce esclusivamente ai trattamenti di CIGS riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, conseguenti a processi realizzati da datori di lavoro che hanno acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico. A tali trattamenti non si applicano le consuete limitazioni: non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda; i trattamenti possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato. Aspetti contributivi I datori di lavoro autorizzati al trattamento di CIGS sono tenuti - a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale - al versamento del contributo addizionale (art. 5 D.Lgs 148/2015). La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa). Istruzioni procedurali In “Sistema UNICO”, nell'ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 149 Imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (art. 12 quater DL 104/2023). Nel caso in cui il DM di concessione del trattamento di CIGS preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell'INPS, i datori di lavoro devono procedere con l'invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità. In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Fonte: Mess. INPS 29 novembre 2023 n. 4272
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