giovedì 30/11/2023 • 08:46
In tema di composizione qualitativa delle associazioni cui partecipano iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il Pronto Ordini n. 122 del 28 novembre 2023, il CNDCEC ha precisato che i professionisti debbano appartenere alle categorie professionali organizzate in ordini e collegi professionali.
redazione Memento
Uno studio associato composto da due iscritti all'Albo, uno cessa la professione cancellandosi dall'Albo e lascia l'associazione, l'altro resta (con il 99% degli utili e le perdite) associandosi con un manager informatico (con 1%) per svolgere prestazioni tecniche con le seguenti attività: formazione e istruzione all'utilizzo di strumenti informatici rivolta a piccoli gruppi aziendali e/o singoli. L'Ordine chiede se detta associazione può essere accettata e inserita in calce all'Albo. Con il Pronto Ordini del 28 novembre 2023 n. 122, il CNDCEC ribadisce che per poter rispondere al quesito è necessario soffermarsi sulla disciplina applicabile alle associazioni tra professionisti per l'esercizio di una o più professioni. L'art. 10 c. 11 L. 183/2011 ha previsto l'abrogazione della L. 1815/39, recante la “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”; lo stesso art. 10 l. 183/2011, al comma 9, ha invece disposto che “Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. Al riguardo, occorre porre nella dovuta evidenza che, in seguito dell'entrata in vigore della L. 183/2011, residuavano molti dubbi in ordine alla corretta portata delle disposizioni contenute nell'art. 10, commi 9 e 11 relativamente all'ambito applicativo dell'art. 1 L. 1815/1939. Purtuttavia, la formulazione non cristallina del testo della L. 183/2011 continuava a essere fonte di incertezze applicative, maggiormente sentite presso le professioni le cui leggi istitutive non contenevano una disciplina esaustiva sulle associazioni tra professionisti. In tale contesto, si è venuta a posizionare la riforma dell'ordinamento forense avvenuta per tramite della L. 247/2012, successivamente modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha rivisitato la disciplina delle associazioni tra avvocati occupandosi anche delle associazioni multidisciplinari. In particolare, l'art. 4 L. 247/2012 contempla che, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all'Albo forense, anche altri liberi professionisti, appartenenti alle categorie successivamente individuate dal DM 4 febbraio 2016 n. 23, tra cui è ricompresa quella dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Secondo il CNDCEC per quanto concerne la composizione qualitativa delle associazioni cui partecipino iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i professionisti devono appartenere alle categorie professionali organizzate in ordini e collegi professionali. Alla luce di quanto precede, è in aggiunta doveroso osservare che eventuali riorganizzazioni dell'attività professionale esercitata da un professionista, più che ricorrere a soluzioni che per ora non trovano un solido appiglio normativo, potranno realizzarsi tramite il ricorso ad altri istituti disciplinati nell'ordinamento. Fonte: PO CNDCEC 28 novembre 2023 n. 122
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