mercoledì 29/11/2023 • 06:00
All’approssimarsi delle festività natalizie, i datori di lavoro sono chiamati ad erogare una mensilità aggiuntiva ai propri dipendenti. L’ammontare della tredicesima è pari ad una mensilità della retribuzione spettante nel mese di dicembre, a condizione che il lavoratore possa vantare 12 mesi di lavoro, o retribuiti, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso.
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La fonte a cui rivolgersi per adempiere correttamente all'obbligo di erogare la tredicesima mensilità è il contratto collettivo applicato, che ne definisce le caratteristiche, le modalità di maturazione, il momento di erogazione.
La contrattazione collettiva stabilisce, innanzitutto, gli elementi retributivi utili al calcolo della tredicesima mensilità. Il principio comune è che nella determinazione della tredicesima debbano rientrare gli elementi retributivi la cui corresponsione sia obbligatoria ed effettuata con carattere di continuità, intesa come non occasionalità.
Vi rientrano quindi senza dubbio i minimi tabellari, gli scatti di anzianità, le indennità collegate alla mansione svolta in via continuativa. Generalmente, le eventuali erogazioni una tantum, anche collettive, non rientrano nella base di calcolo della mensilità aggiuntiva.
Tali elementi retributivi devono essere assunti al valore vigente nel mese di dicembre, pur essendo la maturazione plurimensile (si tratta infatti di c.d. “retribuzione differita”, ossia retribuzione che viene “accantonata” ogni mese ed erogata alla scadenza contrattualmente stabilita).
Maturazione e quantificazione della tredicesima
L'ammontare...
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