martedì 28/11/2023 • 14:28
Il MIT e il MEF, con il decreto del 22 novembre 2023, hanno individuato le attività accessorie derivanti dal trasporto marittimo e le modalità di acquisizione dei servizi a terra a cui applicare la detassazione.
redazione Memento
Con il decreto del 22 novembre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno individuato: - le attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo; - le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra; al cui reddito applicare le disposizioni di cui all'art. 4 c. 2 DL 457/97 ovvero tassazione limitata al 20%. Destinatari Sono i soggetti residenti e non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. Attività accessorie ammissibili La disposizione di cui all'art. 4 c. 2 si applica al reddito derivante dalle seguenti attività accessorie: a) vendita di beni e fornitura di servizi a bordo quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d'azzardo ed altri servizi di intrattenimento, nonché l'intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo; b) i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attività ammissibili; c) le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri; d) i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto; e) l'imbarco e sbarco passeggeri; f) il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale; g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare; h) la fornitura e messa a disposizione di container; i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo. I ricavi derivanti dallo svolgimento dalle attività accessorie sono ammissibili limitatamente alla quota che non supera il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave. Sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo. Modalità di acquisizione dei servizi a terra I servizi a terra, come le escursioni locali o il trasporto parziale su strada inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, devono essere acquistati da società non collegate ovvero a prezzo di mercato da entità del medesimo gruppo, che sono soggette alla normale imposizione sul reddito. Fonte: DM 22 novembre 2023
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