In materia di responsabilità del liquidatore ex art. 36 DPR 602/73, traente titolo per fatto proprio, ex lege, di natura civilistica e non tributaria, la preventiva iscrizione a ruolo del debito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società.
Il principio di diritto è stato espresso dalle Sezioni Unite di Cassazione investite della questione riguardante i presupposti dell'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società, ossia se essa presupponga l'accertamento del debito tributario della società e la sua iscrizione a ruolo, questione di particolare importanza sia in termini generali che in termini di peculiare rilievo nel caso in cui sia intervenuta la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, attesa la sospensione per un quinquennio, ai soli fini fiscali, dell'efficacia dell'estinzione della società.
In applicazione dell'enunciato principio, la Corte ha rigettato il ricorso del caso di specie, presentato dal liquidatore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Nella fattispecie, il liquidatore aveva provveduto a ripartire le attività, attraverso la soddisfazione dei soli crediti chirografari, senza alcuna considerazione dei crediti erariali che traevano fonte da imposte dichiarate (ritenute alla fonte e IVA) e non versate per il periodo di imposta 2004. Secondo quanto evidenziato dal massimo consesso di Piazza Cavour, la Commissione tributaria regionale ha accertato non solo che l'Ufficio aveva indicato puntualmente nell'avviso di accertamento emesso ai danni del liquidatore le circostanze legittimanti gli addebiti al liquidatore ma anche l'illiceità della condotta dello stesso che aveva proceduto al pagamento dei creditori senza alcuna considerazione della esistenza di debiti erariali certi nel loro ammontare in quanto relativi ad imposte dichiarate e non versate.
Nella specie, scrivono in sentenza le Sezioni Unite, “nel pieno esercizio del suo diritto di difesa (preceduto peraltro, come risulta dalla sentenza impugnata, dall'invio da parte dell'Amministrazione finanziaria di un questionario, rimasto senza esito), il liquidatore nulla ha dedotto in ordine alla eventuale non debenza o insussistenza del debito tributario che, invece, secondo l'ordinaria diligenza conseguente alla carica rivestita e agli obblighi alla stessa connessi, avrebbe dovuto appostare nel bilancio di liquidazione, e quindi, soddisfare nei limiti della capienza del patrimonio sociale, invece di procedere, come avvenuto, alla ripartizione dell'attivo ai creditori chirografari”.
Fonte: Cass. SU 27 novembre 2023 n. 32790