lunedì 27/11/2023 • 15:24
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo "7055" per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 64/E del 24 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7055” per l'utilizzo in compensazione, entro il 31 dicembre 2023, del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada (di cui all'art. 14 DL 144/2022 conv. in L. 175/2022). In sede di compilazione del Mod. F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il Mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda che il credito, che spetta alle imprese di trasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività indicate nell'art. 24-ter c. 2 lett. a) num. 2) D.Lgs. 504/95, è attribuibile nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle dette attività, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Fonte: Ris. AE 24 novembre 2023 n. 64/E
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