Tra le misure in materia di lavoro contenute nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023, presentato alla Camera il 6 novembre 2023, spiccano: la compliance per favorire l'adempimento spontaneo con l'INPS, l'ampliamento della durata della dilazione ed il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione in caso di omissione.
Ravvedimento operoso con l'INPS
La prima delle due misure, prevista all'articolo 14, si colloca nell'ambito dell'attività di valorizzazione delle forme di comunicazioni tra l'istituto ed il contribuente e di semplificazione degli adempimenti del contribuente ed è collegata al potenziamento dell'attività di accertamento di eluzioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione previsto invece dall'articolo 16.
Proceduralmente si prevede la possibilità per il contribuente (datore di lavoro o altro soggetto all'obbligo contributivo) di regolarizzare spontaneamente le anomalie, errori o omissioni in cui è incorso evitando che l'istituto proceda alle ordinarie attività di recupero nei casi di inadempimento.
In tal modo il contribuente potrà evitare l'applicazione delle sanzioni civili e degli eventuali interessi di mora previsti dall'art. 116 Legge 388/2000 in relazione alle diverse fattispecie di inadempimento.
In buona sostanza si tratta di un ravvedimento operoso che il contribuente può effettuare entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione dell'INPS nella quale viene formulato l'invito alla eliminazione delle eventuali anomalie, correzione degli errori e omissioni rilevate dall'istituto.
Nel caso di regolarizzazione spontanea nei termini indicati il contribuente sarà soggetto alla sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell'importo della contribuzione dovuta in luogo di quelle previste dal citato art. 116 Legge 388/2000.
La regolarizzazione si perfeziona attraverso due fasi: l'adempimento spontaneo nei 90 giorni cui deve seguire, nei successivi 30 giorni, il versamento dei contributi dovuti.
La dilazione delle somme dovute
Il contribuente potrà chiedere la dilazione delle somme dovute.
In tal caso la regolarizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata; l'eventuale mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate comporta l'applicazione della sanzione civile prevista per le omissioni contributive prevista dall'art. 116, c. 8, lett. a), Legge 388/2000.
Segnatamente le sanzioni civili applicabili, in ragione d'anno, sono pari al 30% e non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti. Raggiunto l'importo delle sanzioni civili sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora secondo quanto prevede il successivo comma 9.
È utile ricordare che il citato comma 6 attualmente prevede che la denuncia spontanea del contribuente della situazione debitoria è possibile solo prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
In tali ipotesi, la sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Dunque, due le novità: la prima i tempi entro cui è possibile l'adempimento spontaneo; la seconda è invece il dimezzamento della misura delle sanzioni civili.
Tornando alla dilazione dell'importo dovuto in caso di regolarizzazione prevista dall'art. 14 DDL, si applicano le disposizioni già previste dall'art. 2, c. 11, DL 338/89 conv. in Legge 389/89.
Potenziato l'accertamento
In caso invece di mancata regolarizzazione l'istituto potrà avvalersi delle più incisive attività accertative e di riscossione previste dall'art. 16 DDL con applicazione delle sanzioni civili applicabile alla fattispecie oggetto di inadempimento.
In materia di dilazioni le novità previste dall'articolo 15 riguardano il pagamento dei contributi e premi dovuti all'INPS ed all'INAIL.
Dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, ad essi dovuti in via amministrativa, cioè quelli non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, può essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate mensili.
A tal fine, è previsto l'adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi, sentiti l'INPS e l'INAIL.