lunedì 27/11/2023 • 06:00
In ipotesi di remissione in bonis in relazione a un intero complesso immobiliare, formato da più unità, la sanzione da 250 euro non deve essere versata tante volte quante saranno i futuri rogiti ma una sola (Risp. AE 24 novembre 2023 n. 467).
redazione Memento
Nell'ambito del Sismabonus acquisti, ai fini della ''remissione in bonis'' in ipotesi di asseverazione tardiva è necessario porre in essere l'adempimento omesso «entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile» da intendersi come «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione» (ovvero, in caso di cessione del credito/sconto in fattura, prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 dell'art. 121) e versare ''contestualmente'' la relativa sanzione. A ribadirlo è l'Agenzia delle Entrate in sede di risposta all'interpello chiarendo, dunque, che il termine per l'adempimento costituisce anche quello per il versamento della sanzione. Sul punto, l'amministrazione finanziaria ritiene comunque corretto e conforme a buona prassi anticipare il versamento della sanzione, provvedendovi, ove anteriore alla dichiarazione, entro: la data del contratto definitivo di compravendita; ovvero, qualora vi fosse una pluralità di immobili da alienare, ''antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del realizzando complesso immobiliare'', come nel caso di specie. La risposta del Fisco, inoltre, chiarisce se la sanzione, ove dovuta e pari a 250 euro, debba essere versata una sola volta, oppure tante volte quante saranno i futuri rogiti (il caso di specie ha ad oggetto un intero complesso immobiliare costituito da diverse unità immobiliari). Al riguardo le Entrate hanno chiarito che l'asseverazione non riguarda un singolo appartamento o cespite da alienare, ma l'intero complesso realizzato, risultando dunque unica per tutti gli immobili compravenduti. A fronte di un unico adempimento omesso da sanare, unica è la relativa sanzione da versare. Fonte: Risp. AE 24 novembre 2023 n. 467
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