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mercoledì 29/11/2023 • 06:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Investimenti ambientali: presentazione della dichiarazione integrativa

Incontestata l’esistenza del costo per la detassazione dal reddito degli investimenti ambientali effettuati e pacifica la sua cumulabilità con le tariffe incentivanti previste dal conto energia, la dichiarazione integrativa può essere presentata “ora per allora”.

di Massimo Romeo - Esperto fiscale e pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Il caso

La controversia concerneva una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione presentata da una società per l'anno 2016. L'Ufficio aveva ripreso un minor credito recuperando il beneficio della c.d. “Tremonti ambientale” che prevede, per le piccole e medie imprese, la detassazione dal reddito degli investimenti ambientali effettuati. Tale beneficio non era stato richiesto dalla società nel 2010, anno dell'investimento, in considerazione dei dubbi interpretativi circa la possibilità di poterlo cumulare con le altre agevolazioni previste per il settore energetico (tariffe incentivanti del conto energia), provvedendovi solo nel 2012 con dichiarazione integrativa allorquando era stato emesso il DM 19 luglio 2012 che confermava la cumulabilità delle agevolazioni fiscali.

I motivi di ricorso

Secondo la tesi della società ricorrente, la mancata indicazione in dichiarazione dell'agevolazione in parola era stata frutto di un mero errore, anche interpretativo della norma, che era stato emendato, come peraltro previsto dalla Circ. AE 24 settembre 2013 n. 31/E, con la dichiarazione integrativa, risultando irrilevanti le successive circolari emesse nell'anno 2015 secondo le quali il recupero dell'agevolazione non richiesta doveva essere formalizzato con un'apposita istanza di rimborso. Sottolineava, inoltre, come l'Ufficio non avesse mai messo in dubbio che alla stessa spettasse l'agevolazione in parola, pertanto, ogni deduzione in proposito era da considerarsi tardiva nonché infondata perché erano stati prodotti tutti i documenti che dimostravano l'effettivo sostenimento della spesa.

La posizione del fisco

Secondo l'Agenzia erano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 2 c. 8 DPR 322/98 (vigente ratione temporis), non essendo consentito inserire il credito derivante dalla predetta agevolazione all'interno dell'integrativa presentata per l'anno 2012.

Emendabilità anche in sede contenziosa

I giudici d'appello, nel confermare la sentenza, hanno osservato che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non poteva dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all'incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia, di cui già usufruiva la società contribuente, e della detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla c.d. Tremonti ambientale. Incertezza interpretativa che è stata poi risolta dall'art. 19 DM 5 luglio 2012, emanato, tra l'altro, dopo la norma abrogativa dell'agevolazione di cui al DL 83/2012, Decreto Ministeriale che ha posto fine ad ogni incertezza circa la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione (tra le altre, Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15982). La Corte lombarda ha, altresì, evidenziato come la stessa prassi dell'Agenzia (risoluzione 20 luglio 2016 n. 58/E) si è espressa in senso favorevole alla possibilità di beneficiare "ora per allora" dell'agevolazione c.d. "Tremonti ambientale" mediante dichiarazione dei redditi integrativa. Con riferimento, poi, alla asserita tardività della dichiarazione integrativa i giudici lombardi hanno richiamato un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (da ultimo, Ord. n. 2931/23) secondo il quale “in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2 c. 8 bis DPR 322/98 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (tra le altre, Cass. sez. V, 13.1.2016 n. 373). Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco ... allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 citato (Cass. sez. V, 28.11.2018, n. 30796). Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; tanto deve affermarsi per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa ( art. 97 Cost.)”. Acclarata, quindi, la fruibilità della detassazione in parola – non essendo mai stata contestata la sussistenza del costo sostenuto per il nuovo impianto, i giudici d'appello hanno quindi dichiarato la legittimità della procedura utilizzata dalla contribuente tramite la presentazione dell'integrativa a favore.

Fonte: CGT II Lombardia 20 novembre 2023 n. 3427

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