mercoledì 29/11/2023 • 06:00
Incontestata l’esistenza del costo per la detassazione dal reddito degli investimenti ambientali effettuati e pacifica la sua cumulabilità con le tariffe incentivanti previste dal conto energia, la dichiarazione integrativa può essere presentata “ora per allora”.
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Il caso La controversia concerneva una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione presentata da una società per l'anno 2016. L'Ufficio aveva ripreso un minor credito recuperando il beneficio della c.d. “Tremonti ambientale” che prevede, per le piccole e medie imprese, la detassazione dal reddito degli investimenti ambientali effettuati. Tale beneficio non era stato richiesto dalla società nel 2010, anno dell'investimento, in considerazione dei dubbi interpretativi circa la possibilità di poterlo cumulare con le altre agevolazioni previste per il settore energetico (tariffe incentivanti del conto energia), provvedendovi solo nel 2012 con dichiarazione integrativa allorquando era stato emesso il DM 19 luglio 2012 che confermava la cumulabilità delle agevolazioni fiscali. I motivi di ricorso Secondo la tesi della società ricorrente, la mancata indicazione in dichiarazione dell'agevolazione in parola era stata frutto di un mero errore, anche interpretativo della norma, che era stato emendato, come peraltro previsto dalla Circ. AE 24 settembre 2013 n. 31/E, con la dichiarazione int...
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