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martedì 28/11/2023 • 06:00

Speciali MANOVRA 2024

ZES unica: cosa prevede il DDL di Bilancio

Il DDL di Bilancio 2024, con la modifica dell'art. 16 c. 6 DL 124/2023 (Decreto Sud), fissa la copertura finanziaria per l'anno 2024 del nuovo credito d'imposta destinato a chi investe nel Mezzogiorno in € 1,8 miliardi, che entrerà in scena proprio dal 1° gennaio 2024.

di Carlo Maria Andò - Commercialista e revisore legale, EY

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Si dovrà attendere il decreto attuativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per conoscere le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

Il riassetto degli incentivi per il SUD e per le Zone Economiche Speciali

Ad oggi trovano applicazione il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (detto anche Bonus Sud), disciplinato all'art. 1 c. 98-108 L. 208/2015 e il credito d'imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali materiali nelle ZES (Zone Economiche Speciali), di cui all'art. 5 DL 91/2017, costituite secondo le regole fissate dal DPCM n. 12 del 25 gennaio 2018.

Si tratta di incentivi che dal 2024, come detto, dovranno lasciare la scena a favore di un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali realizzati in strutture produttive situate nella neocostituita Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES unica), che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Si avrà, quindi, un'unica grande ZES a fronte della quale, in presenza di determinati investimenti effettuati al suo interno, viene riconosciuto un credito d'imposta determinato in base ai massimali previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il nuovo credito d'imposta

L'ambito di incentivazione rimane sostanzialmente in linea con quello previsto dall'attuale disciplina credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ma in aggiunta si prevede l'inclusione tra i beni agevolabili anche dei terreni e degli immobili (in linea con l'attuale disciplina del credito d'imposta previsto per le ZES applicabile sino al 2023).

Sono infatti agevolabili, per l'anno 2024, gli investimenti in beni strumentali, facenti parte di un Progetto di investimento iniziale connessi a:

  • l'acquisto (anche in leasing) di nuovi impianti, macchinari e attrezzature varie;
  • l'acquisto di terreni;
  • l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;

destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise nonché in determinate zone della regione Abruzzo, secondo le deroghe alla disciplina stringente degli aiuti di Stato in ambito UE previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, non si applica altresì, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Rispetto al credito d'imposta Mezzogiorno, si rileva come, in merito alle limitazioni soggettive, pare stato eliminato il riferimento alle imprese del settore della costruzione navale (quindi agevolabile) mentre, invece, viene incluso quello alle imprese operanti nel settore della banda larga (non agevolabili). Da capire, con riguardo a tale ultimo settore, se il divieto incomba anche sulle imprese che prestano servizi di connettività investendo in Point of Presence (POP) pur usufruendo, ai fini della prestazione del servizio, della fibra ottica di proprietà di altre imprese.

Il credito è riconosciuto nei massimali previsti dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027, che, rispetto alla Carta precedente (a cui fa rimando la disciplina del credito d'imposta mezzogiorno) prevede aliquote incentivanti maggiori.

L'identificazione del Progetto di investimento

Come per il credito d'imposta Mezzogiorno, non è sufficiente che vengano eseguiti investimenti nei beni materiali previsti dalla normativa (es. nuovi macchinari collocati una fabbrica localizzata nella ZES unica), ma dovranno inserirsi necessariamente in un contesto economico con connotati ben precisi, in mancanza del quale l'incentivo non spetta.

In particolare, i beni materiali nuovi oggetto di acquisto dovranno:

  • essere destinati a strutture produttive nuove o già esistenti;
  • nell'ambito dell'esecuzione di un “progetto di investimento” come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Si renderà quindi necessario prestare debita attenzione a che i due requisiti suindicati siano soddisfatti facendo ricorso, se necessario, non solo alla normativa unionale a cui fa rimando la disciplina domestica, ma anche le linee guida ufficiali (Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022 2027) nonché alla prassi di riferimento prodotta in passato su agevolazioni similari.

Ogni progetto di investimento non potrà superare € 100 milioni, ma non potrà essere nemmeno di importo inferiore a € 200.000.

Le regole di recapture

In linea con la disciplina del credito d'imposta Mezzogiorno, i beni su cui si ottiene il beneficio fiscale dovranno entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, altrimenti sarà necessario ricalcolare il credito d'imposta escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Il medesimo ricalcolo è dovuto nel caso in cui, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

In entrambe le fattispecie menzionate, non sono previste sanzioni nel caso in cui si renda necessario riversare il credito già oggetto di utilizzo (e successivamente ricalcolato a ribasso), cosa che andrà eseguita entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.

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